§ 4.1.13 - Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 84.
Concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti da cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 68 - lettera b) - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:31/05/1980
Numero:84


Sommario
Art. 1.      Alle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1, è concesso, con deliberazione della Giunta regionale, un contributo annuo della durata di 15 anni per il pagamento [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni l'anno, decorrente dall'esercizio 1982 e sino all'esercizio 1996, si fa fronte mediante utilizzazione della [...]


§ 4.1.13 - Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 84. [1]

Concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti da cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 68 - lettera b) - della legge 22-10-1971, n. 865.

(B.U. n. 36 del 5-6-1980).

 

Art. 1.

     Alle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1, è concesso, con deliberazione della Giunta regionale, un contributo annuo della durata di 15 anni per il pagamento degli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell'art. 68, lettera b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Il contributo è determinato per un importo costante pari a un quinto del tasso nominale annuo applicato a ciascun mutuo dagli Istituti mutuanti, calcolato sull'ammontare della somma mutuata, da erogare direttamente all'Istituto mutuante in due soluzioni semestrali posticipate.

     Qualora in sede di frazionamento i singoli beneficiari non risultino in diritto di ottenere il mutuo agevolato a norma della richiamata legge 22 ottobre 1971, n. 865, il contributo regionale viene annullato per la quota corrispondente e gli interessati sono tenuti a rimborsare alla Regione l'ammontare dei contributi già corrisposti agli Istituti mutuanti, anche sugli interessi di preammortamento concessi con la legge regionale 5 gennaio 1979, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni [2].

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni l'anno, decorrente dall'esercizio 1982 e sino all'esercizio 1996, si fa fronte mediante utilizzazione della categoria VII del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1980/1982.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] L'originario comma secondo è sostituito dagli attuali commi secondo e terzo dall'art. 26 della L.R. 10-9-1982 n. 48.