§ 3.9.32 - Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 42.
Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 relativa ad interventi in favore delle imprese della provincia di Belluno, già [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:24/12/1996
Numero:42


Sommario
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5. 


§ 3.9.32 - Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 42.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 relativa ad interventi in favore delle imprese della provincia di Belluno, già modificata con legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 e legge regionale 14 settembre 1994, n. 58.

(B.U. 27 dicembre 1996, n. 115).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4. Norma transitoria.

     1. Il comitato attualmente in carica svolge le sue funzioni sino a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A partire da tale data entra in carica il comitato nella composizione prevista dal comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 18/1994 come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 5. [1]

 

 


[1] Articoli di modifica della L.R. 7 aprile 1994, n. 18.

[1] Articoli di modifica della L.R. 7 aprile 1994, n. 18.