§ 3.8.15 - Legge regionale 28 giugno 1988, n. 33.
Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:28/06/1988
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità.
Art. 2 bis.  Fattispecie escluse.
Art. 3.  Definizione degli oggetti della legge.
Art. 4.  Competenze regionali.
Art. 5.  Competenze provinciali.
Art. 6.  Competenze comunali.
Art. 7.  Contenuti del piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.
Art. 8.  Approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti.
Art. 9.  Direttive alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburante.
Art. 10.  Contenuto dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.
Art. 11.  Adozione e approvazione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.
Art. 12.  Proposte comunali per elaborazione dei piani provinciali.
Art. 13.  Piani dei turni di chiusura impianti e individuazione delle località turistiche.
Art. 13 bis.  Rinnovi e nuove concessioni.
Art. 13 ter.  Potenziamento e modifiche degli impianti.
Art. 14.  Procedure.
Art. 15.  Trasferimento della concessione.
Art. 15 bis.  Rapporto tra impianto e area di servizio.
Art. 15 ter.  Capacità tecnico-organizzativa.
Art. 16.  Sospensione, decadenza e revoca della concessione e della autorizzazione.
Art. 17.  Collaudo impianti ed esercizio provvisorio
Art. 18.  Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali.
Art. 19.  Impianti di metano - definizione.
Artt. 20. - 26. 
Art. 26 bis.  Sanzioni amministrative.
Art. 27.  Commissione consultiva provinciale carburanti.
Art. 28.  Compiti della Commissione consultiva provinciale.
Art. 29.  Commissione consultiva regionale carburanti.
Art. 30.  Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti.
Art. 31.  Relazione annuale.
Art. 32.  Vigilanza e revoca sub-delega.
Art. 33.  Trasferimento personale.
Art. 34.  Norma finanziaria.
Art. 35.      1. E' abrogata la Legge regionale 13 aprile 1979, n. 26


§ 3.8.15 - Legge regionale 28 giugno 1988, n. 33.

Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti. [1]

(B.U. n. 40 dell'1-7-1988).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 52 e dalle lettere d) e f) dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta i principi e i criteri fondamentali per la ristrutturazione e la razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, nonché la normativa relativa agli impianti per natanti e quelli ad uso privato [2].

     2. La presente legge fissa, inoltre, le linee generali di indirizzo e le funzioni di competenza della Regione, delle province e dei comuni, nonché quelle sub-delegate.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Per la razionalizzazione e la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di carburanti sono fissati i seguenti obiettivi:

     a) miglioramento del servizio di erogazione con una dislocazione razionale degli impianti, anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico, industriale, sul territorio della Regione;

     b) l'eliminazione degli impianti a scarsa redditività;

     c) trasferimento degli impianti incompatibili con il recupero e la salvaguardia dei beni storici e ambientali, nonché per la decongestione e snellimento del traffico nei centri urbani.

 

     Art. 2 bis. Fattispecie escluse. [3]

     1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nel caso di:

     a) impianti di carburanti situati sulle autostrade, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade con provvedimento del ministro dei Lavori pubblici;

     b) trasferimenti della titolarità delle concessioni riguardanti tutti gli impianti di proprietà del richiedente, sempre che siano ubicati in due o più regioni;

     c) impianti avio per uso privato, gli impianti per natanti per uso privato nonchè gli impianti per uso privato utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.

     d) distributori di carburante di gasolio ubicati all'interno di stabilimenti per la lavorazione di oli minerali o di depositi commerciali di prodotti petroliferi soggetti a concessione o ad autorizzazione della Amministrazione statale purché siano destinati esclusivamente al rifornimento degli automezzi dell'impresa [4];

     e) contenitori-distributori mobili di gasolio ad uso privato installati all'interno di aziende agricole e cave utilizzati esclusivamente per il rifornimento delle macchine e degli automezzi dell'impresa [5];

     f) distributori industriali usati esclusivamente per banchi prova motori o per altre attività dirette alla produzione [6].

 

     Art. 3. Definizione degli oggetti della legge.

     1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

     A) rete:

     l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina normale e super, gasolio, gas di petrolio liquefatto e metano, a esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali, degli impianti a uso privato e degli impianti a uso natanti da diporto;

     A bis) carburanti:

     i vari tipi di prodotti petroliferi suddivisi nelle seguenti categorie:

     1) la benzina con piombo, la benzina senza piombo, le miscele di benzine e olio lubrificante;

     2) il gasolio per autotrazione;

     3) i gas di petrolio liquefatti per autotrazione (GPL);

     4) il gas metano per autotrazione;

     5) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) approvate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato [7];

     B) impianto stradale di carburante [8]:

     il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante e dei prodotti erogabili con le relative attrezzature e accessori;

     C) le tipologie di impianto:

     i vari tipi di impianto costituenti la rete e convenzionalmente classificati nel modo seguente:

     1) stazione di servizio: costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; fornita, inoltre, di servizi igienici per il pubblico ed eventualmente di altri servizi accessori;

     2) stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

     3) chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, ed eventualmente da locali adibiti al ricovero e servizi igienici del personale nonché all'esposizione di lubrificanti o di altri prodotti e accessori per autoveicoli;

     4) punto isolato: costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria [9];

     C bis) impianto ad uso privato:

     un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburante per autotrazione con le relative attrezzature ed accessori stabilmente installato all'interno di aziende industriali e/o commerciali nonché all'interno di cantieri o di magazzini di proprietà di imprese private o consorzi e/o cooperative di autotrasportatori ed utilizzate per il rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale. Si considerano inoltre impianti ad uso privato quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse [10];

     D) Erogatore:

     l'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le qualità trasferiti. Esso è composto da:

     1) una pompa o un sistema di adduzione;

     2) un contatore o un misuratore;

     3) una pistola o una valvola di intercettazione;

     4) tubazioni che li connettono;

     E) Colonnina:

     l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

     F) Self-service pre-payment:

     il complesso di apparecchiature, a moneta e/o a lettura ottica, per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza di apposito personale;

     G) Self-service post-payment:

     il complesso di apparecchiature usate direttamente dall'utente, con il relativo pagamento ad apposito incaricato;

     H) modifica dell'impianto:

     1) la sostituzione di distributori a semplice e/o doppia erogazione con altri con doppia e/o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;

     2) diminuzione del numero di colonnine per prodotti già autorizzati;

     3) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacità;

     4) l'inserimento dell'olio lubrificante o l'aumento della capacità di stoccaggio;

     5) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di altre benzine;

     6) cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi nell'ambito dei prodotti già autorizzati;

     7) l'installazione di un miscelatore tra prodotti già autorizzati nonché la sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici e/o carrellati;

     8) l'installazione di apparecchiature self-service post pagamento nonché di apparecchi accettatori di carta di credito;

     9) estensione delle esistenti apparecchiature self-service pre pagamento ad altri prodotti già autorizzati;

     10) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori [11];

     I) Potenziamento dell'impianto:

     1) un aumento delle colonnine;

     2) un aumento dei prodotti erogabili;

     3) la sostituzione di un prodotto con uno non autorizzato precedentemente;

     L) trasferimento dell'impianto:

     lo spostamento di un impianto dal luogo in cui si trova in un altro nell'ambito dello stesso comune [12];

     M) Trasferimento della titolarità della concessione:

     la voltura della concessione da un soggetto a un altro;

     N) Concentrazione:

     la realizzazione di un impianto mediante l'utilizzazione delle concessioni relative a due o più impianti esistenti e in esercizio nell'ambito dello stesso comune o comuni diversi nell'ambito della regione, sia che vengano utilizzate per la realizzazione di un nuovo impianto su uno esistente, sia che prevedano la realizzazione di un nuovo impianto su una nuova area. In quest'ultimo caso è necessario che almeno uno degli impianti da concentrare sia installato in uno dei comuni della provincia dove avviene la concentrazione;

     O) Incompatibilità tra impianto e territorio:

     la situazione di contrasto con il sito di locazione è determinata:

     1) da intralcio al traffico, quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza dalla sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso;

     2) da necessità di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;

     P) Ragioni di utilità pubblica:

     l'interesse pubblico che giustifica la presenza di un impianto su un determinato territorio per almeno una delle seguenti condizioni:

     1) quando il più vicino impianto si collochi ad una distanza superiore a 5 km dal punto in cui si trova l'impianto che si intende chiudere [13];

     2) quando l'impianto serve a garantire il numero minimo da determinarsi per ciascun comune con il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti;

     Q) Indice di elasticità:

     il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotti erogati.

 

     Art. 4. Competenze regionali.

     1. Il Consiglio regionale approva il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburante.

     2. La Giunta regionale:

     a) approva i piani provinciali di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante;

     b) emana, sentita la Commissione consiliare competente, le direttive e i criteri per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni amministrative in materia di distributori di carburante sub-delegate, nonché di quelle attribuite dalla lettera f) dell'articolo 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     c) predispone i criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante;

     d) vigila sullo svolgimento delle funzioni sub-delegate ai comuni e alle province;

     e) predispone la relazione annuale circa lo stato di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante da inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsto al punto 16) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 e successive modificazioni e integrazioni;

     f) nomina la Commissione consultiva regionale carburanti.

 

     Art. 5. Competenze provinciali.

     1. Ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità al piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo precedente, sono sub-delegate alle provincie le seguenti funzioni:

     a) adozione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante;

     b) approvazione dei piani dei turni di chiusura infrasettimanali domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante siti nell'ambito territoriale di competenza nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) dell'articolo 4;

     c) individuazione delle località turistiche al fine del rilascio, nel periodo di maggior afflusso, delle deroghe all'orario e ai turni di riposo degli impianti stradali di carburante;

     d) nomina delle Commissioni consultive provinciali carburanti.

     e) decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali [14].

     1 bis. Le province nell'ambito delle proprie competenze, devono curare l'aggiornamento relativo alla situazione della rete, sia per quanto riguarda la localizzazione che le caratteristiche degli impianti e provvedono alla realizzazione di un aggiornamento annuale dello stato della rete evidenziando le variazioni intercorse nel periodo. Tale aggiornamento deve essere inviato alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno al fine di consentire l'adempimento di cui all'articolo 11 del DPCM 11 settembre 1989 [15].

 

     Art. 6. Competenze comunali.

     1. Le funzioni del Comune, nel quadro del vigente ordinamento statale e della sub-delega di cui alla presente legge, nonché in conformità al Piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 4 e alle direttive e criteri di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, sono:

     a) concessione dell'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante;

     b) autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per natanti e degli impianti per uso privato ad eccezione di quelli indicati alla lettera c) dell'art. 2/bis;

     c) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità della concessione degli impianti stradali ad eccezione di quelli indicati alla lettera b) dell'art. 2/bis;

     d) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione degli impianti per natanti e per uso privato a eccezione di quelli indicati alla lettera c) dell'art. 2/bis;

     e) autorizzazione al trasferimento degli impianti per natanti e per uso privato, a eccezione di quelli indicati alla lett. c) dell'art. 2/bis, in altra località dello stesso comune;

     f) concessione per il potenziamento degli impianti stradali;

     g) autorizzazione al trasferimento degli impianti stradali da altro comune o da altra località dello stesso comune;

     h) autorizzazione alla concentrazione degli impianti stradali;

     i) autorizzazione all'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento;

     l) nulla-osta al trasferimento degli impianti stradali in altro comune;

     m) provvedimento di chiusura degli impianti stradali concentrati in altro comune;

     n) autorizzazione alla sospensione dell'esercizio degli impianti- stradali e per natanti, a eccezione di quelli indicati alla lett. c) dell'art. 2/bis;

     o) dichiarazione di decadenza della concessione degli impianti stradali e dell'autorizzazione degli impianti per natanti e per uso privato a eccezione di quelli indicati alla lett. c) dell'art. 2/bis;

     p) revoca della concessione degli impianti stradali e

dell'autorizzazione degli impianti per natanti e per uso privato a

eccezione di quelli indicati alla lett. c) dell'art. 2/bis;

     q) proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione, modifica, trasferimento, concentrazione e potenziamento degli impianti di carburante;

     r) fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante;

     s) fissazione dei turni di apertura infrasettimanale, domenicale e festiva nonché dei turni notturni;

     t) applicazione delle sanzioni amministrative;

     u) predisposizione delle proposte, da inviare alla Provincia, di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante ricadenti nel proprio territorio ai sensi dell'art. 12 [16].

     u bis) trasmissione alla provincia, entro il 31 gennaio, dei dati tecnici riguardanti gli impianti stradali e ad uso privato in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute [17].

 

     Art. 7. Contenuti del piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.

     1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 4, al fine di favorire una più razionale distribuzione degli impianti di carburante, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:

     a) garanzia del pubblico servizio in relazione alle esigenze del traffico, allo sviluppo commerciale, turistico, industriale e urbanistico del territorio regionale, alla necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici e al recupero dei valori culturali e ambientali dei centri storici;

     b) sufficiente redditività degli impianti da realizzare anche attraverso l'eliminazione degli impianti improduttivi;

     c) miglioramento del servizio da rendere agli utenti mediante una migliore dislocazione e l'inserimento di tipologie strutturali minime degli impianti.

     2. Il piano regionale deve attenersi alle norme relative agli impianti stradali di distribuzione di carburante previste dal piano energetico nazionale e a quanto disposto dalla presente legge.

     3. Il piano deve, inoltre, determinare gli indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.

 

     Art. 8. Approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti.

     1. Il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti viene predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo, dei principi generali determinati dal CIPE e delle direttive del Governo ed è approvato dal Consiglio regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti restano in vigore le norme di cui al provvedimento del Consiglio regionale 14 aprile 1983, n. 720.

 

     Art. 9. Direttive alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburante.

     1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti, entro sessanta giorni dalla approvazione del piano di cui al comma 1 dell'articolo 4 emana:

     a) i criteri e le direttive per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni amministrative in materia di loro competenza, nonché di quelle sub-delegate ai sensi della presente legge, sentita la commissione consiliare competente;

     b) i criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante.

 

     Art. 10. Contenuto dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.

     1. I piani di cui al punto a) dell'articolo 5, nel rispetto degli indirizzi determinati dal piano regionale, promuovono la razionalizzazione della rete di distribuzione degli impianti stradali di carburante nel territorio delle singole province.

     2. In particolare essi devono:

     a) definire la mappa degli impianti stradali di carburante esistenti e operanti nel territorio provinciale;

     b) individuare gli impianti situati in posizione di incompatibilità con il territorio e conseguentemente da trasferire;

     c) favorire l'integrazione territoriale degli impianti con le attività produttive e di servizio;

     d) individuare i luoghi di maggior formazione della domanda di carburante anche con riferimento allo sviluppo della viabilità;

     e) garantire la permanenza degli impianti nei piccoli centri e in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale, nonché favorire l'installazione in quelli ancora privi;

     f) individuare le località e i criteri di priorità per il trasferimento degli impianti di cui alla lettera b) del presente comma;

     g) determinare il numero massimo e minimo degli impianti ammissibili per ciascun comune e individuare i singoli impianti in eccedenza che dovranno essere conseguentemente eliminati.

 

     Art. 11. Adozione e approvazione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.

     1. Il piano provinciale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti è adottato dal consiglio provinciale, sentita la Commissione consultiva provinciale carburanti, entro dodici mesi dall'emanazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 4.

     2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è trasmesso alla Giunta regionale, la quale, entro i successivi novanta giorni, sentito il parere della Commissione consultiva regionale carburanti, lo approva.

     3. Il piano ha efficacia per cinque anni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunque fino all'approvazione di un nuovo piano.

     4. Eventuali varianti al piano che si ritenessero necessarie nel corso del quinquennio devono essere approvate con le stesse modalità previste per il piano originario.

 

     Art. 12. Proposte comunali per elaborazione dei piani provinciali.

     1. I comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 4, sono tenuti a presentare alle rispettive amministrazioni provinciali motivate proposte di razionalizzazione della rete distributiva degli impianti stradali di carburanti, ricadenti nel proprio territorio, ai sensi della lettera u) dell'articolo 6.

 

     Art. 13. Piani dei turni di chiusura impianti e individuazione delle località turistiche.

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale, sentita la Commissione consultiva provinciale carburanti:

     a) approva il piano dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante siti nel territorio della provincia;

     b) individua le località turistiche nelle quali possono essere autorizzate, nei periodi di maggior flusso turistico, deroghe all'orario e ai turni di riposo determinati nel piano di cui alla lettera precedente.

     2. Il piano dei turni viene aggiornato dalla giunta provinciale, sentita la Commissione consultiva carburanti, entro il 10 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 13 bis. Rinnovi e nuove concessioni. [18]

     1. Al fine di realizzare una distribuzione razionale rispondente alle esigenze di una migliore dislocazione e degli impianti, il Piano regionale deve condizionare il rilascio di una nuova concessione o il trasferimento in altra zona alla concentrazione o alla chiusura di due impianti installati e funzionanti che abbiano erogato negli ultimi 12 mesi.

     2. Per gli impianti di solo GPL, che non possono superare il sei per cento del totale dei punti vendita di carburante della Regione, il piano regionale prevede specifiche disposizioni riguardanti la dislocazione dei nuovi impianti [19].

     3. Relativamente agli impianti situati nei centri storici non possono essere rinnovate concessioni non compatibili con la normativa urbanistica o con le vigenti disposizioni in materia di licenze di accesso.

     4. Fanno eccezione al divieto di cui al comma 3 le concessioni relative a impianti di distribuzione siti nelle località montane, nelle piccole isole, nei piccoli centri abitati ove gli stessi costituiscano l'unico punto di rifornimento di carburante e distino da altro impianto di distribuzione almeno 15 km sulla viabilità ordinaria.

 

     Art. 13 ter. Potenziamento e modifiche degli impianti. [20]

     1. Nell'ambito degli obiettivi individuati dall'art. 7 il Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti indica:

     a) i criteri cui gli organi competenti devono attenersi nell'autorizzazione potenziamenti e modifiche degli impianti per favorire una distribuzione omogenea degli stessi sul territorio evitando le concentrazioni geografiche;

     b) limitatamente alla distribuzione di Gpl, le distanze minime tra le singole stazioni in funzione del numero di abitanti della singola zona servita;

     c) i requisiti degli impianti da potenziare e da dotare di apparecchiature self-service pre-pagamento o da trasferire in altra area;

     d) i requisiti degli impianti da concentrare o da chiudere per ottenere una nuova concessione ovvero il trasferimento in altra area nonché per l'introduzione nell'impianto di nuovi carburanti.

     2. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente ovvero l'installazione di apparecchiature self-service pre- pagamento possono essere autorizzate a condizione che a intervenuta rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente funzionante, che negli ultimi dodici mesi abbia effettivamente erogato carburanti.

     3. I limiti indicati al comma 2 non operano per la benzina priva di piombo la cui erogazione va sempre autorizzata, nè per gli impianti di metano che, tuttavia, vanno adeguatamente allocati secondo le norme di sicurezza e autorizzati con specifico provvedimento.

     4. Nel concedere le autorizzazioni per l'erogazione di metano va data priorità alle stazioni di rifornimento per mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.

     4 bis. In caso di rinuncia della concessione finalizzata a future operazioni di modifica, potenziamento e/o concentrazione, il comune autorizza l'utilizzo di tale concessione anche oltre i dodici mesi dalla chiusura secondo le modalità fissate dal piano regionale carburanti [21].

 

     Art. 14. Procedure. [22]

     1. Le domande per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, nonché le autorizzazioni al potenziamento, alle concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di carburante devono essere presentate al comune competente per territorio.

     2. Le domande, prive dei documenti e dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269 ovvero in contrasto con la presente legge o con i piani regionale e provinciali di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti, vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal ricevimento, con motivato provvedimento.

     3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il loro parere, su espressa richiesta del comune:

     a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti;

     b) l'ente proprietario della strada, in merito agli accessi stradali;

     c) l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito agli aspetti tecnico-fiscali;

     d) la commissione edilizia integrata, ovvero la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e monumentali, solo qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.

     4. Alle domande per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione, il potenziamento e il trasferimento di impianti ad uso privato e per l'installazione di apparecchiature self-service pre pagamento, vanno allegati i soli pareri dei vigili del fuoco e dell'Utf; per gli impianti per natanti le domande di rilascio delle rispettive autorizzazioni oltre tali documentazioni vanno corredate dal parere della competente autorità demaniale.

     5. Non sono soggette ad autorizzazione le modifiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera h). Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate al comune dove ha sede l'impianto, ai vigili del fuoco competenti per territorio, all'UTIF e alla commissione provinciale carburanti e devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche va asseverata da una attestazione rilasciata da tecnici abilitati, con esclusione delle fattispecie previste ai numeri 1 e 3 della lettera h), dell'articolo 3.

     6. Per le fattispecie di cui ai numeri 1 e 3 della lettera h) dell'articolo 3, è necessario il collaudo da parte della commissione di cui all'articolo 17.

     7. Il comune sulla base delle attestazioni o del verbale di collaudo di cui ai commi 5 e 6, aggiorna la concessione e la trasmette agli enti di cui al comma 3.

     8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del DPCM 11 settembre 1989 la richiesta di potenziamento specificato all'articolo 3, comma 1, lettera i) punto 1) della presente legge deve ritenersi assentita qualora il comune non formuli un espresso diniego adeguatamente motivato entro sessanta giorni dalla richiesta.

     9. Tutte le domande, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, corredate dei relativi pareri, vengono trasmesse, alla commissione consultiva provinciale carburanti competente per territorio per il prescritto parere che va espresso entro i successivi quarantacinque giorni. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dallo stesso.

     10. Il rinnovo delle concessioni è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 17.

     11. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'Utf competente per territorio.

     12. Non è ammesso il trasferimento parziale di impianti anche quando singoli distributori di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni o autorizzazioni.

     13. I provvedimenti di concessione o autorizzazione emanati dal comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni all'albo pretorio con la specificazione del relativo titolare e dell'oggetto.

     14.Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

 

     Art. 15. Trasferimento della concessione.

     1. La domanda, intesa a ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata al comune ove ha sede l'impianto, sottoscritta dal cedente e dal cessionario e con l'indicazione degli elementi atti a identificare l'impianto.

     2. Sulla domanda si pronuncia il comune dopo aver acquisito i pareri dell'Utif e della Commissione consultiva provinciale carburanti.

     3. Nel caso in cui il cedente risulti proprietario di impianti siti in province diverse deve essere chiesto il parere al Ministero delle finanze anziché di quello dell'Utif.

 

     Art. 15 bis. Rapporto tra impianto e area di servizio.

     1. In un'area di servizio non può esistere più di un impianto.

     2. Più concessioni intestate al medesimo concessionario e relative ad attrezzature insistenti sulla stessa area di servizio non comportano più impianti ma un solo impianto.

     3. Più concessioni intestate a concessionari diversi e relativi ad attrezzature insistenti sulla medesima area di servizio comportano tanti impianti quanti sono i concessionari. Detti impianti a eccezione di quello il cui titolare della concessione è anche titolare degli accessi, possono continuare a funzionare sino alla scadenza delle relative concessioni o essere trasferiti in altra zona.

     4. Il trasferimento di cui al comma 3 deve essere richiesto prima della scadenza della concessione a pena di decadenza [23].

 

     Art. 15 ter. Capacità tecnico-organizzativa.

     1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni e non possono essere rinnovate concessioni a soggetti privi della sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire il regolare espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburante.

     2. Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria si applica l'articolo 5 del Dpr n. 1269/1971 [24].

 

     Art. 16. Sospensione, decadenza e revoca della concessione e della autorizzazione.

     1. I titolari delle concessioni e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

     2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare della concessione, possono autorizzare la sospensione dell'attività degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile a dodici solo nei casi di una oggettiva impossibilità di esercizio.

     3. Le sospensioni per gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzate per determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a otto mesi all'anno.

     4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

     5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione autorizzata qualora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.

     6. Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui sia stata data allo stesso destinazione diversa da quella assegnata.

     6 bis. Il Comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, lettera O), può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto stesso, invitando la ditta a provvedere al suo trasferimento non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza il sindaco può ordinare la revoca dell'impianto [25].

     7. La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione è disposta per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate all'articolo 18 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

 

     Art. 17. Collaudo impianti ed esercizio provvisorio [26].

     1. A ultimazione dei lavori gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, da apposita Commissione nominata dal comune e composta da:

     a) il sindaco o un suo delegato, che funge da presidente;

     b) l'ingegnere capo dell'Utif, competente per territorio o un suo delegato;

     c) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, competente per territorio o un suo delegato;

     d) il segretario della Commissione consultiva provinciale carburanti, competente per territorio o un suo delegato.

     e) un dipendente comunale incaricato del settore che svolge le funzioni di segreteria [27].

     (Omissis) [28].

     3. La Commissione provvederà a effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla data della domanda inoltrata dal titolare della concessione.

     4. Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione, è trasmessa all'intestatario della concessione e a tutti gli enti e uffici che hanno espresso il proprio parere in merito.

     5. Ai componenti della Commissione spetta una indennità determinata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

     6. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.

     6 bis. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco può autorizzare l'esercizio provvisorio del nuovo impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudizio alla validità della relativa concessione o autorizzazione [29].

     6 ter. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:

     a) attestazione asseverata rilasciata da tecnici abilitati comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;

     b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del concessionario del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento;

     c) impegno da parte del concessionario all'osservanza delle prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal suddetto comando;

     d) dichiarazione del concessionario attestante che la composizione finale dell'impianto a partire da quella dell'ultimo collaudo utilmente effettuato è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base di comunicazione al comune, ai sensi della vigente normativa [30].

     6 quater. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano [31].

 

     Art. 18. Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali.

     1. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dai comuni, sede degli impianti, i quali dovranno disporre che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le attestazioni dovranno, inoltre, contenere le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.

     2. I comuni dovranno, inoltre, accertare che gli operatori economici e altri utenti interessati siano in possesso di impianti e attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.

     3. Le attestazioni rilasciate dal comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

 

     Art. 19. Impianti di metano - definizione.

     1. Ai fini della presente legge per impianto di distribuzione di metano si intende un complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione al pubblico di metano complesso per uso autotrazione, con le relative attrezzature di compressione e stoccaggio.

     1 bis. L'attività inerente all'installazione e all'esercizio dei distributori stradali di metano compresso per autotrazione costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. [32]

     1 ter. Agli impianti di distribuzione di metano si applicano le stesse norme vigenti in materia di impianti stradali di carburante [33].

 

          Artt. 20. - 26. [34]

 

     Art. 26 bis. Sanzioni amministrative. [35]

     1. L'installazione o l'esercizio di impianti ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione sono puniti, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

     2. L'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 è di competenza del comune ove è installato l'impianto, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 [36].

 

     Art. 27. Commissione consultiva provinciale carburanti.

     1. E' istituita, presso ciascuna Provincia, una Commissione consultiva provinciale carburanti, composta da:

     a) il presidente dell'Amministrazione provinciale o un assessore da lui delegato che la presiede;

     b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dei beni ambientali designati dalla Giunta provinciale;

     c) due rappresentanti designati dall'Unione petrolifera di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico (ENI) [37];

     d) [38];

     e) un rappresentante designato dall'Organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi più rappresentativa nella Provincia;

     f) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori più rappresentativa nella Provincia;

     g) un rappresentante designato dall'Automobil club italiano;

     h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

     i) un rappresentante designato dall'Associazione più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori e distributori di gas di petrolio liquefatto;

     l) un rappresentante designato dall'Associazione più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori e distributori di metano;

     m) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio o un suo delegato;

     n) il comandante provinciale dei vigili del fuoco o un suo delegato;

     o) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade [39].

     p bis) il segretario della Commissione consultiva regionale carburanti o un suo delegato [40].

     2. Alla seduta della Commissione partecipa, con diritto di voto, il sindaco del comune interessato all'argomento in discussione, o un suo delegato.

     3. La Commissione è nominata dalla giunta provinciale, dura in carica 5 anni e può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti della distribuzione; con lo stesso provvedimento vengono nominati i componenti supplenti e il segretario della Commissione, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale o tra il personale messo a disposizione dalla Regione ai sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni [41].

     4. Le riunioni della Commissione in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione con almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della Commissione almeno otto giorni prima di ciascuna seduta.

     6. La decadenza da componente della Commissione viene dichiarata con provvedimento motivato della Giunta provinciale:

     a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

     b) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.

     7. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 28. Compiti della Commissione consultiva provinciale.

     1. La Commissione consultiva provinciale carburanti esprime il proprio parere su tutte le domande concernenti i provvedimenti in materia di distributori di carburante, che il comune deve adottare, ai sensi delle lettere da a) a i) e delle lettere r), s) e u) del precedente articolo 6.

     2. La Commissione esprime, altresì, il proprio parere in merito:

     a) al piano di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburante ai sensi dell'articolo 11;

     b) al piano dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante ai sensi della lettera a) dell'art. 13;

     c) all'elenco delle località turistiche e alla determinazione del periodo di maggior afflusso turistico ai sensi della lettera b) dell'art. 13.

     3. I pareri espressi dalla Commissione, ai fini dei soli provvedimenti di competenza comunale, hanno validità di dodici mesi dalla data di emissione.

     4. [42].

 

     Art. 29. Commissione consultiva regionale carburanti.

     1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione consultiva regionale carburanti composta da:

     a) l'assessore competente in materia energetica o un suo delegato che la presiede;

     b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;

     c) dieci esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente due dall'Unione petrolifera di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico (ENI), uno dalle associazioni dei trasportatori e distributori di GPL, due dalle associazioni dei concessionari e/o trasportatori di metano più rappresentative e quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative, dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi, e uno dal Consorzio grandi reti [43];

     d) due rappresentanti dei gestori, designati dalle associazioni sindacali di categoria regionalmente più rappresentative;

     e) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     f) un rappresentante degli utenti, designato dall'Automobile club italiano;

     g) un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;

     h) un rappresentante delle comunità montane designato dall'Unione nazionale comunità enti montani;

     i) un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;

     l) un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i direttori degli uffici tecnici imposte di fabbricazione aventi sede nella regione;

     m) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno, scelto tra i comandanti provinciali dei Vigili del fuoco aventi sede nella regione;

     n) un rappresentante delle amministrazioni provinciali, designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;

     o) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade.

     2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti e il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari regionali.

     3. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda con la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della Commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

     5. La decadenza da componente della Commissione viene dichiarata con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale:

     a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

     b) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.

     6. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 30. Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti.

     1. La Commissione consultiva regionale carburanti esprime il proprio parere:

     a) sulla proposta di piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti ai sensi del precedente art. 8;

     b) sui piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti adottati dalle province ai sensi del precedente art. 11;

     c) sulle proposte di direttive e i criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale per l'esercizio delle attività di competenza dei comuni ai sensi del precedente art. 9;

     d) sulla ripartizione dei fondi che la Giunta regionale assegna agli enti sub-delegati ai sensi del successivo art. 34;

     e) [44].

 

     Art. 31. Relazione annuale.

     1. Al fine di verificare lo stato di avanzamento dei piani provinciali di razionalizzazione e di predisporre la relazione da inviare annualmente al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, i comuni trasmettono alla provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali di carburanti in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.

     2. Il Presidente della giunta provinciale trasmette alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati dei comuni con eventuali osservazioni.

 

     Art. 32. Vigilanza e revoca sub-delega.

     1. I comuni e le province sono tenuti a fornire alla Regione ogni notizia e informazione relativa alle funzioni sub-delegate.

     2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni sub-delegate.

     3. In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia o di inosservanza delle direttive statali e regionali sulle materie sub- delegate, salvi i provvedimenti sostitutivi di competenza dei comitati regionali di controllo ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, successivamente modificata dalla legge regionale 17 giugno 1986, n. 24, la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, l'adozione del provvedimento di revoca della sub-delega.

 

     Art. 33. Trasferimento personale.

     (Omissis) [45]

 

     Art. 34. Norma finanziaria.

     1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, ripartisce, tra le amministrazioni sub-delegate all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione di carburante, un fondo da determinarsi annualmente con legge di bilancio e da iscrivere al capitolo n. 4090 dello stato di previsione della spesa del bilancio denominato «Spesa per sub-delega delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione di carburante».

     2. L'assegnazione delle quote di fondo di cui al precedente comma terrà conto delle esigenze di spesa derivanti dalla entità delle attività sub-delegate nonché dal numero di impianti di carburante esistenti.

     3. Per l'anno 1988 la quantificazione del capitolo 4090 verrà determinata dalla legge di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1988.

 

     Art. 35.

     1. E' abrogata la Legge regionale 13 aprile 1979, n. 26.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 22 della L.R. 23 ottobre 2003, n. 23.

[2] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[8] Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 3, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 4, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[11] Lettera già modificata dall'art. 3 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2, ora così sostituita dall'art. 2, comma 5, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 6, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[13] Numero così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[15] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[16] Così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[21] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[22] Articolo già modificato dall'art. 8 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2, ora così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[25] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[26] Rubrica così integrata dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[28] Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[29] Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[30] Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[31] Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[32] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[33] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[34] Articoli abrogati dall'art. 14 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[35] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[36] Per le disposizioni transitorie relative alle sanzioni previste in questo art. vedi anche quanto disposto dall'art. 55 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 11, comma 1, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[38] Lettera abrogata dall'art. 11, comma 2, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[39] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2.

[40] Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 3, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[41] Comma così integrato dall'art. 11, comma 4, della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[42] Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 2, ora abrogato dall'art. 14 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[43] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[44] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 5 settembre 1997, n. 34.

[45] Articolo abrogato dall'art. 189 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.