§ 3.1.65 - Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 23.
Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:27/12/2000
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Cofinanziamento regionale.
Art. 3.  Risorse addizionali al cofinanziamento.
Art. 4.  Aiuti supplementari regionali.
Art. 5.  Aiuto aggiuntivo agroambientale.
Art. 6.  Valutazione e promozione dello sviluppo rurale.
Art. 7.  Procedure.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 3.1.65 - Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 23. [1]

Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale.

(B.U. n. 114 del 29 dicembre 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione all'attuazione degli interventi di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio relativo al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), Sezione Garanzia, per lo sviluppo delle aree rurali, nonché di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione utilizza gli stanziamenti assegnati al capitolo di spesa n. 11870 rinominato Fondo per il finanziamento di iniziative in materia di sviluppo rurale - Reg. (CE) n. 1257/1999.

 

     Art. 2. Cofinanziamento regionale.

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale dispone delle risorse del Fondo per il cofinanziamento delle iniziative previste dal Piano di sviluppo rurale del Veneto e rientranti nella programmazione finanziaria dal medesimo prevista, utilizzando l'organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/1995 o di altro organismo riconosciuto dall'Unione Europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

 

     Art. 3. Risorse addizionali al cofinanziamento.

     1. Per l'ottimizzazione delle risorse disponibili la Giunta regionale è altresì autorizzata ad utilizzare il Fondo di cui all'articolo 1 per il cofinanziamento di iniziative per le quali le risorse comunitarie e statali sono rese disponibili dall'organismo pagatore in aggiunta alle somme complessivamente stabilite, per ciascun anno di operatività, dalla programmazione finanziaria del Piano di sviluppo rurale.

 

     Art. 4. Aiuti supplementari regionali. [2]

     1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale di cui ai Piani di settore agricolo - alimentare e delle disponibilità recate al Fondo di cui all'articolo 1, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle seguenti misure del Piano di sviluppo rurale:

     a) Misura 1 - codice UE (a) - Investimenti nelle aziende agricole;

     b) Misura 2 - codice UE (b) - Insediamento dei giovani in agricoltura;

     c) Misura 6 - codice UE (f) – Agroambiente [3];

     d) Misura 7 - codice UE (g) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

     e) Misura 9 - codice UE (i) - Altre misure forestali;

     f) Misura 12 - codice UE (l) - Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;

     g) Misura 16 - codice UE (p) - Diversificazione delle attività legate all'agricoltura;

     h) Misura 17 - codice UE (q) - Gestione delle risorse idriche in agricoltura;

     i) Misura 18 - codice UE (r) - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura.

     2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione Europea.

 

     Art. 5. Aiuto aggiuntivo agroambientale.

     1. Allo scopo di conferire maggiore efficacia alle iniziative di incentivazione delle colture a fini energetici e di conservazione dei prati stabili di pianura, specie nelle aree più vulnerabili o sensibili dal punto di vista ambientale del territorio regionale, la Giunta regionale può prevedere un aiuto aggiuntivo a quello previsto a cofinanziamento nei seguenti limiti:

     a) 120 EUR per ettaro per ciascun anno di impegno, per l'azione 6 della Misura 6 Incentivazione delle colture a fini energetici;

     b) 70 EUR per ettaro per ciascun anno di impegno, per l'azione 11 della Misura 6 Conservazione dei prati stabili di pianura.

 

     Art. 6. Valutazione e promozione dello sviluppo rurale.

     1. In ottemperanza alla necessità di operare la verifica e il monitoraggio delle iniziative, la valutazione degli impatti economici, sociali ed ambientali delle azioni del Piano di sviluppo rurale, nonché di garantire un'adeguata promozione e divulgazione dello sviluppo rurale nel Veneto, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 il capitolo di spesa n. 12620 denominato Spese per la valutazione e la promozione dello sviluppo rurale con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 150 milioni e contestuale prelevamento di pari importo dal capitolo n. 11870.

 

     Art. 7. Procedure.

     1. Le modalità di trasferimento all'organismo pagatore delle risorse regionali nonché le procedure per la valutazione e la promozione dello sviluppo rurale sono definite dalla Giunta regionale in relazione ai contenuti di ciascun programma.

     2. Con il medesimo atto utilizzato per il trasferimento delle risorse regionali all'organismo pagatore, la Giunta regionale, in analogia con quanto disposto dall'articolo 20, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, dispone le variazioni di bilancio relative ai trasferimenti dal capitolo n. 11870 ai capitoli di spesa relativi al cofinanziamento regionale, secondo quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1257/1999, nonché agli aiuti aggiuntivi e supplementari regionali di cui agli articoli 4 e 5.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge per l'anno 2000, si fa fronte con lo stanziamento di lire 30 miliardi già iscritto al capitolo n. 11870 del bilancio di previsione 2000, approvato con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6; per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.

[2] Articolo così sostiutito dall'art. 17 della L.R. 13 settembre 2001, n. 27.

[3] Lettera così modificata dall’art. 24 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.