§ 3.1.56 - Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 25.
Modifica della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:27/06/1997
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58.
Art. 5.  Disposizioni d'attuazione e transitorie.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.1.56 - Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 25.

Modifica della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 in materia di vincolo idrogeologico.

(B.U. n. 53 del 1 luglio 1997).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52. [1]

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52. [2]

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52. [3]

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58. [4]

 

     Art. 5. Disposizioni d'attuazione e transitorie.

     1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della stessa.

     2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, resta sospesa l'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge e continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 15 e 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come modificati dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dello stanziamento iscritto al capitolo n. 13050 del bilancio di previsione per l'anno 1997.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52.

[2] Modifica l'art. 22, commi 1 e 2, della L.R. 13 settembre 1978, n. 52.

[3] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52.

[4] Modifica ed integra l'art. 20 della L.R. 14 settembre 1994, n. 58.