§ 2.4.66 - L.R. 25 luglio 2008, n. 10.
Modifica dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:25/07/2008
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. La lettera “c bis)” del comma 3 dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del [...]


§ 2.4.66 - L.R. 25 luglio 2008, n. 10.

Modifica dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni

(B.U. 29 luglio 2008, n. 62)

 

Art. 1.

     1. La lettera “c bis)” del comma 3 dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e successive modifiche ed integrazioni, come inserita dal comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente” è così sostituita:

“c bis) limitatamente ai comuni montani, le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85, qualora le acque dell’invaso del lago, in corrispondenza della quota di massima regolazione, interessino il territorio di un solo comune. Sono fatti comunque salvi diversi accordi fra i Comuni interessati e la Provincia.”.