§ 2.4.11 - Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38.
Disciplina dei compensi ai componenti delle Commissioni provinciali in materia di funzioni regionali delegate.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:06/08/1987
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. Dalla data della entrata in funzione delle Commissioni provinciali previste per l'esercizio di funzioni delegate o trasferite dalla Regione alle province, al presidente, ai componenti e al [...]
Art. 2.      1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto


§ 2.4.11 - Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38. [1]

Disciplina dei compensi ai componenti delle Commissioni provinciali in materia di funzioni regionali delegate.

(B.U. n. 45 del 7-8-1987).

 

Art. 1.

     1. Dalla data della entrata in funzione delle Commissioni provinciali previste per l'esercizio di funzioni delegate o trasferite dalla Regione alle province, al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute, e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

     2. La liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese di viaggio sono disposti direttamente dalle Amministrazioni provinciali, secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dei fondi stanziati per il finanziamento delle singole deleghe, in conformità a quanto stabilito per la materia dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1986, n: 29, e successive eventuali modifiche, previa determinazione da parte delle Giunte provinciali dell'ammontare dell'indennità variabile spettante a ciascun tipo di commissione in rapporto alla delega.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.