§ 2.4.4 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 26.
Norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:08/06/1978
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Soppressione e trasferimento.
Art. 2.  Modalità di pagamento.
Art. 3.  Modalità di esercizio delle funzioni assistenziali.
Art. 4.  Il personale.
Art. 5.  I.P.A.B.
Art. 6.  Attribuzioni del Comune.
Art. 7.  Urgenza.


§ 2.4.4 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 26. [1]

Norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.).

(B.U. n. 25 del 12/6/1978).

 

Art. 1. Soppressione e trasferimento.

     Gli enti comunali di assistenza istituiti con legge 3 giugno 1937, n. 847, sono soppressi dalla data del 30 giugno 1978, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     A decorrere dalla stessa data le funzioni, il personale e i beni di ciascun E.C.A., anche se tali beni sono ubicati nel territorio di altri comuni, sono trasferiti al comune in cui lo stesso E.C.A. ha sede [2].

     Il comune subentra all'E.C.A. in tutti i rapporti giuridici, economici e patrimoniali attivi e passivi alla data del 1 luglio 1978, assumendone il fondo deficit di cassa con le modalità previste dal successivo art. 2.

 

     Art. 2. Modalità di pagamento.

     Entro il 31 maggio 1978, il presidente di ciascun E.C.A. deve sottoporre al sindaco del proprio comune l'elenco dei beni e del personale in amministrazione dello stesso E.C.A., distinguendoli fra:

     a) quelli facenti capo direttamente all'E.C.A. per le attività assistenziali di cui al combinato disposto degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     b) quelli facenti capo alle singole I.P.A.B. eventualmente concentrate nell'E.C.A., ai sensi degli artt. 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

     L'elenco, relativamente ai beni, deve indicare sia quelli mobili che immobili, ivi compresi gli eventuali rapporti giuridici pendenti; relativamente al personale, deve indicare quello in servizio alla data dell'1 gennaio 1978 con specificazione dei relativi ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto.

     L'elenco del presidente dell'E.C.A. e' altresì sottoscritto dal sindaco entro il 15 giugno 1978 e inviato, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

     In caso di contestazioni, previ gli opportuni accertamenti, il sindaco sottoscrive l'elenco con riserva. In attesa della definizione delle controversie, in sede giurisdizionale, il sindaco può inoltrare ricorso al Presidente della Giunta regionale, che provvede, in via amministrativa, alla soluzione provvisoria della controversia.

     Qualora il presidente dell'E.C.A. non presenti l'elenco nel termine previsto dal primo comma il sindaco ne affida la redazione al segretario comunale. L'elenco, integrato dal parere del sindaco, entro il 15 giugno 1978, viene inviato dallo stesso al Presidente della Giunta regionale, che lo approva con proprio decreto.

     Il passaggio delle funzioni, dei beni e del personale, previsti dalla categoria a) del primo comma, avviene alla data indicata al precedente art. 1 sia in caso di accordo sia in caso di sottoscrizione con riserva.

     Nel periodo che va dal 31 maggio 1978 al momento dell'effettivo passaggio dei beni e del personale al comune interessato tutti gli atti dell'E.C.A., che possono comportare una modifica dell'elenco proposto, devono essere espressamente comunicati anche al sindaco del comune.

 

     Art. 3. Modalità di esercizio delle funzioni assistenziali.

     Per l'organizzazione e l'erogazione tempestiva e puntuale, dei servizi assistenziali nel rispetto delle disposizioni, il comune può emanare apposite norme regolamentari che consentano la partecipazione democratica.

 

     Art. 4. Il personale.

     Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli E.C.A. al 18 marzo 1978 data di entrata in vigore della L.R. 14/3/1978 n. 15 è assegnato ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].

     All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di estinzione degli enti, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

     Fino all'inquadramento di cui al comma precedente, al personale degli E.C.A. continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

     Tale personale a decorrere dalla data di inquadramento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL [4].

 

     Art. 5. I.P.A.B.

     Fino al termine previsto dalle leggi di cui al settimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le I.P.A.B. già concentrate nell'E.C.A. continuano a essere amministrate dal comitato di amministrazione dell'E.C.A. già in carica, che assume la denominazione di comitato provvisorio di gestione.

     Prima di tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario in caso di gravi violazioni di legge o di persistente inattività, oppure, quando, per qualsiasi causa, venga a mancare la maggioranza del comitato di amministrazione.

     L'integrazione di personale necessario per garantire la amministrazione delle I.P.A.B. viene richiesta dal comitato provvisorio di gestione, d'intesa con l'amministrazione Comunale interessata, che può provvedere mediante comando di personale scelto preferibilmente fra quello del disciolto E.C.A.

 

     Art. 6. Attribuzioni del Comune.

     Dalla data di soppressione degli E.C.A., al comune è attribuita ogni altra funzione, diversa da quelle previste al precedente art. 5, prima esercitata dal comitato amministrativo dell'E.C.A.

 

     Art. 7. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente a' sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 21/7/1978, n. 34 (B.U. n. 32 del 24/7/1978).

[3] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 21/7/1978 n. 34 (B.U. n. 32 del 24/7/78).

[4] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 21/7/1978 n. 34 (B.U. n. 32 del 24/7/1978).