§ 2.3.4 - Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51.
Norme sulla classificazione dei territori montani.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 comunità montane
Data:18/12/1993
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Classificazione.
Art. 3.  Modifiche territoriali.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.3.4 - Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51. [1]

Norme sulla classificazione dei territori montani.

(B.U. 21 dicembre 1993, n. 107).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la competenza regionale in materia di classificazione dei territori montani.

 

     Art. 2. Classificazione.

     1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee, classifica i territori da considerare montani.

     2. La classificazione è attribuita su richiesta del Comune interessato, con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il parere della Conferenza permanente per la programmazione nelle zone montane, prevista dall'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come modificato dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 37.

 

     Art. 3. Modifiche territoriali.

     1. A seguito delle deliberazioni di classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, con legge regionale si procede al conseguente riordino dei territori delle Comunità montane interessate.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 8 agosto 2014, n. 25.