§ 2.2.35 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 41.
Partecipazione della Regione alla costituzione della società per azioni «Agenzia per Venezia» ai sensi del decreto legislativo 13 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:14/09/1994
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla società per azioni di cui all'articolo 12, comma 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1, del [...]
Art. 2.      1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della società per azioni denominata «Agenzia per Venezia spa» prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio [...]
Art. 3.      1. Ai fini previsti dall'articolo 2 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società e il relativo statuto nel testo approvato dal comitato dei [...]
Art. 4.      1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, rappresenta la Regione in seno all'assemblea della società
Art. 5.      1. Per le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società spettanti alla Regione è competente la Giunta regionale
Art. 6. 


§ 2.2.35 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 41. [1]

Partecipazione della Regione alla costituzione della società per azioni «Agenzia per Venezia» ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla società per azioni di cui all'articolo 12, comma 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della società per azioni denominata «Agenzia per Venezia spa» prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini previsti dall'articolo 2 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società e il relativo statuto nel testo approvato dal comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nella seduta del 10 marzo 1994, nonché a sottoscrivere un numero di quote per un importo di lire 10.000.000.000 e ad assumere le conseguenti determinazioni previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 62/1994.

 

     Art. 4.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, rappresenta la Regione in seno all'assemblea della società.

 

     Art. 5.

     1. Per le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società spettanti alla Regione è competente la Giunta regionale.

 

     Art. 6. [2]

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.