§ 2.2.18 - Legge Regionale 23 dicembre 1983, n. 64.
Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:23/12/1983
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Indennità di carica.
Art. 3.  Revisori dei conti.
Art. 4.  Indennità di presenza.
Art. 5.  Rimborso spese e trattamento di missione.
Art. 6.  Amministrazione straordinaria.
Art. 6 bis.  Adeguamento periodico dell'indennità.
Art. 7.  Abrogazione.


§ 2.2.18 - Legge Regionale 23 dicembre 1983, n. 64.

     Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori. (B.U. n. 61 del 32-12-1983).

 

Art. 1. Oggetto.

     La presente legge disciplina il trattamento economico degli amministratori e dei revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

     a) Istituto regionale si studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev);

     b) Istituto regionale per le ville venete (Irvv);

     e) Azienda regionale delle foreste.

     d) Latteria didattica «Pietro Marconi» di Thiene;

     e) Enti per il diritto allo studio universitario (Esu).

 

     Art. 2. Indennità di carica.

     Ai presidenti degli enti, di cui al precedente articolo, spetta un'indennità di carica che viene stabilita dai rispettivi enti entro i limiti fissati nell'allegata tabella A, che forma parte integrante della presente legge.

     Al vice presidente ove previsto dalla legge istitutiva, spetta un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella stabilita per il presidente.

 

     Art. 3. Revisori dei conti.

     Ferma restando ogni altra norma di legge, regolamentare e statutaria, concernente l'ordinamento e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, a partire dal prossimo rinnovo, il presidente del collegio dovrà essere in ogni caso iscritto nel ruoli dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali.

     Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica annua lorda, determinata dai rispettivi enti entro il limite di tre milioni di lire. Agli altri componenti compete un'indennità di carica non superiore al 50 per cento di quella spettante al presidente del collegio stesso.

 

     Art. 4. Indennità di presenza.

     Ai restanti amministratori spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza, un'indennità di presenza stabilita dai rispettivi enti entro il limite di lire 80.000 [1].

 

     Art. 5. Rimborso spese e trattamento di missione.

     A tutti gli amministratori, residenti in località che disti non meno di 15 chilometri dalla sede dell'ente, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell'ente per la partecipazione alle sedute degli organi istituzionali oppure qualora sia consentito l'uso del proprio automezzo, compete il rimborso. per ogni chilometro di percorrenza di una somma pari a un quinto del costo di un litro di benzina super.

     Nel rispetto dei criteri e limiti di cui al comma precedente. il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposto al presidente e al vice presidente degli enti e ai componenti il collegio dei revisori dei conti che, per ragioni del loro mandato si rechino dal luogo di residenza alla sede dell'ente.

     Agli amministratori residenti fuori del territorio della Regione anzichè il rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, può essere riconosciuto il trattamento di missione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     Al presidente i agli amministratori dallo stesso delegati. che, in relazione al loro mandato, si rechino in missione in località distante non meno di 1 chilometri dalla sede dell'ente medesimo, compete il trattamento di missione e di rimborso spese, determinato sulla base dei criteri, di cui alla legge aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni, e, per quanto da questa non previsto, dalle leggi statali vigenti in materia.

 

     Art. 6. Amministrazione straordinaria.

     In caso di gestione commissariale dell'ente, il trattamento economico del commissario e degli altri eventuali organi di straordinaria amministrazione è determinato col provvedimento di nomina.

 

     Art. 6 bis. Adeguamento periodico dell'indennità. [2]

     1. Il limite delle indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 è aggiornato all'inizio di ogni triennio, con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni. L'aumento non può comunque superare il 10% per ciascun anno del triennio.

     2.Il primo aggiornamento ha decorrenza dal 1° gennaio 1992.

 

     Art. 7. Abrogazione.

     Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

 

TABELLA «A» [3]

__________________________________________________________________

        Ente                                  Presidente

                                           indennità mensile

                                                 lorda

__________________________________________________________________

Istituto regionale di studi e ricerche

economico-sociali del Veneto (IRSEV)           1.500.000

 

Istituto regionale per le

ville venete (IRVV)                            1.500.000

 

Azienda regionale delle foreste                1.500.000

 

Istituto di tecnica e sperimentazione

lattiero-casearia di Thiene                    1.500.000

 

Enti per il diritto allo studio universitario

(ESU)                                          1.500.000

__________________________________________________________________

 

 

 


[1] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 10-8-1989, n. 26 (B.U. n. 45/1989).

[2] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 26/1989.

[3] Tabella così modificata dall'art. 1 della L.R. 10-8-1989, n. 26.