§ 2.1.51 - L.R. 26 giugno 2008, n. 3.
Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/06/2008
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22.
Art. 2.  Integrazione all’articolo 8 comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, così come inserito dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.
Art. 3.  Integrazione all’articolo 19 comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.
Art. 4.  Interpretazione autentica dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.
Art. 5.  Clausola d’urgenza.


§ 2.1.51 - L.R. 26 giugno 2008, n. 3.

Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali”, dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione” e successive modificazioni”.

(B.U. 1 luglio 2008, n. 54)

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22. [1]

1. La parola “personale precario del servizio sanitario” di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.” devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari.

 

     Art. 2. Integrazione all’articolo 8 comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, così come inserito dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.

1. All’articolo 8, comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico”.

 

     Art. 3. Integrazione all’articolo 19 comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

1. All’articolo 19, comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico”.

 

     Art. 4. Interpretazione autentica dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.

1. Le disposizioni dell’articolo 96 della legge finanziaria regionale 27 febbraio 2008, n. 1 si applicano anche al personale assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, disponendo a tal fine apposita procedure selettiva riservata [2].

2. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per cui si procede a stabilizzazione, abbiano già superato una selezione pubblica per l’assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente pubblico, sono esentati dall’ulteriore procedura selettiva [3].

3. Il termine di validità delle graduatorie concorsuali ancora vigenti è prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite scorrimento, di un periodo equivalente al tempo di sospensione necessario per il prioritario completamento del processo di stabilizzazione di cui all’articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e all’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come interpretato dal comma 1. Nel periodo di sospensione dello scorrimento l’amministrazione regionale può utilizzare le medesime graduatorie per assunzioni a tempo determinato, nei casi previsti dalla legislazione vigente. Nella programmazione triennale del fabbisogno sono previste forme di assunzione che garantiscono l’adeguato accesso dall’esterno.

4. Il requisito dell’anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione, per il personale assunto a tempo determinato dalla Regione del Veneto anteriormente alla data di cui al comma 1 dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è conseguito anche tenendo conto di contratti successivi stipulati ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, purché detto personale sia assegnato alle medesime strutture per lo svolgimento delle medesime funzioni [4].

 

     Art. 5. Clausola d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 293, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 293, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 293, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2009, n. 293, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.