§ 2.1.33 – L.R. 27 febbraio 2004, n. 4.
Norme per la trasparenza dell’attività amministrativa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/02/2004
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.
Art. 2.  Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali.
Art. 3.  Trasferimento cautelativo.


§ 2.1.33 – L.R. 27 febbraio 2004, n. 4.

Norme per la trasparenza dell’attività amministrativa regionale.

(B.U. 2 marzo 2004, n. 24).

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

     1. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è così sostituito:

     “2. Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La durata dell’incarico nella medesima posizione di norma non deve superare i cinque anni.”.

 

     Art. 2. Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali.

     1. Ferme restando le disposizioni normative sulle incompatibilità, la struttura regionale competente in materia di risorse umane redige ogni anno, gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, ai sensi dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

     2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, entro il 30 settembre di ogni anno.

 

     Art. 3. Trasferimento cautelativo. [1]

     1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l’amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o alla attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2005, n. 172 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.