§ 2.1.10 - Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 26.
Modifica dell'articolo 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12«Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/07/1994
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:


§ 2.1.10 - Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 26.

Modifica dell'articolo 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12«Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

(B.U. 26 luglio 1994, n. 61).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).