§ 2.1.9 - Legge regionale 16 marzo 1994, n. 14.
Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/03/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 2.  Decorrenza.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.9 - Legge regionale 16 marzo 1994, n. 14.

Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

(B.U. 18 marzo 1994, n. 24).

 

Art. 1. Modifica dell'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. L'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Decorrenza.

     1. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, come modificato dall'art. 1, si applica ai collocamenti a riposo che decorrono da data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.