§ 2.1.3 - Legge regionale 26 luglio 1991, n. 16.
Assestamento dell'organico del personale in servizio presso gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale e completamento del nuovo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/07/1991
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Variazioni dell'organico regionale.
Art. 2.  Personale con mansioni di terminalista.
Art. 3.  Personale laureato con qualifica di istruttore direttivo.
Art. 4.  Personale con funzioni di vigilanza nel settore primario.
Art. 5.  Adempimenti attuativi.
Art. 6.  Dotazioni organiche.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.3 - Legge regionale 26 luglio 1991, n. 16.

     Assestamento dell'organico del personale in servizio presso gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale e completamento del nuovo assetto organizzativo.

(B.U. n. 66 del 30-7-1991).

 

Art. 1. Variazioni dell'organico regionale.

     1. In relazione alle esigenze di completamento del nuovo assetto organizzativo e al fine di consentire i provvedimenti attuativi di cui all'art. 35 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono apportate le seguenti variazioni all'organico regionale.

     2. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è aumentata di n. 20 unità.

     3. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore direttivo è diminuita di n. 79 unità.

     4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è aumentata di n. 51 unità.

     5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore professionale è aumentata di n. 50 unità.

     6. La dotazione organica della qualifica funzionale di esecutore è diminuita di n. 33 unità.

     7. La dotazione organica delle qualifiche funzionali di operatore e di ausiliario è diminuita, rispettivamente, di n. 3 e n. 6 unità.

 

     Art. 2. Personale con mansioni di terminalista.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo i posti in aumento riferiti alla qualifica di collaboratore professionale, previsti, oltre che dalla presente legge, dalla tabella A della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, per un totale di n. 320 unità, sono assegnati attraverso un'apposita selezione per titoli e prova pratica a dipendenti con qualifica di Esecutore per l'attribuzione della figura professionale di terminalista ai sensi dell'art. 35, comma 1, della citata legge regionale n. 12.

 

     Art. 3. Personale laureato con qualifica di istruttore direttivo.

     1. In relazione al completamento del nuovo assetto organizzativo, il personale in possesso del diploma di laurea attualmente inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore direttivo, con anzianità di 3 anni nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà accedere alla qualifica funzionale di funzionario previo superamento di concorso interno riservato.

 

     Art. 4. Personale con funzioni di vigilanza nel settore primario.

     1. A modifica di quanto disposto dall'art. 57, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, i requisiti per l'appartenenza al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli previsti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo.

     2. I dipendenti regionali in servizio costituenti il nucleo originario di ispettori di cui al citato art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, con anzianità di 5 anni nella qualifica di istruttore alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore rispetto a quello richiesto per l'accesso ai posti, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore direttivo, previo superamento di concorso interno riservato.

     3. I dipendenti regionali che disimpegnano funzioni di delegato speciale per le malattie delle piante in relazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1986, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore direttivo previo superamento di concorso interno riservato.

 

     Art. 5. Adempimenti attuativi.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire con proprio provvedimento le modalità di applicazione di quanto previsto dagli articoli precedenti, nei limiti della dotazione organica tabellare in vigore.

 

     Art. 6. Dotazioni organiche.

     1. Le dotazioni organiche del personale del ruolo regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono così modificate:

 

 

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                                       Consiglio   Giunta   Totale

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- Dirigente regionale generale               8         87       95

- Dirigente regionale                       20        250      270

- Funzionario                               19        591      610

- Istruttore direttivo                      11        385      396

- Istruttore                                25        923      948

- Collaboratore professionale               28        292      320

- Esecutore                                 28        679      707

- Operatore                                 18        124      142

- Ausiliario                                10         94      104

- Addetto alle pulizie                       1          1        2

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Totale                                     168      3.426    3.594

 

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.