§ 1.5.12 - L.R. 5 agosto 2010, n. 20.
Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:05/08/2010
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli [...]
Art. 2.  Norma transitoria.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.
Art. 4.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 1.5.12 - L.R. 5 agosto 2010, n. 20.

Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” in materia di riapertura dei termini all’inizio della legislatura e alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”

(B.U. 10 agosto 2010, n. 65)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

     1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6 bis - Riapertura dei termini.

     1. All’inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell’articolo 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

     2. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

     3. Si applicano i commi 3 e seguenti dell’articolo 6.”.

 

     Art. 2. Norma transitoria.

     1. In fase di prima applicazione le ulteriori proposte di candidatura di cui all’articolo 6 bis, così come introdotto dall’articolo 1, della presente legge possono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

     1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è così sostituito:

     “1. Gli incarichi di Segretario generale della programmazione e di Segretario generale del Consiglio regionale e dei Segretari regionali sono conferiti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a trenta mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 52 dello Statuto.”.

 

     Art. 4. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.