§ 1.3.19 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 18.
Estensione del trattamento indennitario e delle disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:07/09/2000
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Introduzione dell'articolo 8 bis nella legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, successive modifiche e integrazioni.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.3.19 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 18.

Estensione del trattamento indennitario e delle disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità di fine mandato ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali. Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni.

(B.U. n. 81 del 12 settembre 2000).

 

Art. 1. Introduzione dell'articolo 8 bis nella legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, successive modifiche e integrazioni. [1]

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100 del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 8 bis alla L.R. 30 gennaio 1997, n. 5.