§ 5.19.19 - L.R. 11 maggio 1998, n. 28.
Disposizioni inerenti al settore lattiero caseario e alla zootecnia autoctona.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.19 zootecnia
Data:11/05/1998
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Disposizioni generali).
Art. 4.  (Proroghe).
Art. 5.  (Condizioni).
Art. 6.  (Disposizioni generali).
Art. 7.  (Disposizioni particolari).
Art. 8.  (Termini di differimento).
Art. 9.  (Condizioni).
Art. 10.  (Controlli).
Art. 11.  (Approvvigionamento idrico).
Art. 12.  (Reflui zootecnici).
Art. 13.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.19.19 - L.R. 11 maggio 1998, n. 28.

Disposizioni inerenti al settore lattiero caseario e alla zootecnia autoctona.

(B.U. 19 maggio 1998, n. 21).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. d), m) e n), e dell'art. 3, comma primo, lett. l), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, modalità e condizioni particolari collegati al riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione ed alla registrazione delle aziende di produzione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte), con riferimento anche alla particolarità della stabulazione in Valle d'Aosta.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Si intende per alpeggio l'insieme di pascoli d'altitudine utilizzati da mandrie transumanti nel periodo fine primavera - inizio autunno e delle relative strutture connesse, quali ricoveri per animali, casere, locali per i conduttori.

     2. Le differenti tipologie di alpeggio sono espresse, nella terminologia locale, con le espressioni mayen, montagnetta, montagne, tramouail, tsà.

     3. L'elenco degli alpeggi, con la definizione della loro struttura (piede d'alpe o stazioni superiori), è redatto ed aggiornato annualmente da parte della commissione tecnica di cui all'art. 7 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).

     4. Per casera si intende il locale facente parte dell'azienda adibito alla trasformazione di un quantitativo di latte non superiore ai limiti stabiliti dalla decisione della Commissione n. 95/165/CE, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte.

 

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE CASERE

 

     Art. 3. (Disposizioni generali).

     1. Per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione si seguono, in quanto applicabili, le modalità previste dall'art. 10 del d.p.r. 54/97.

 

     Art. 4. (Proroghe). [1]

     1. Il termine previsto per il riconoscimento delle casere annesse agli alpeggi è prorogato al 31 dicembre 2003:

     a) per le strutture i cui titolari abbiano, alla data del 31 luglio 2001, in corso i lavori di adeguamento o siano in possesso delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione degli stessi;

     b) per le strutture i cui lavori di adeguamento risultano compresi nei Piani di sviluppo rurale finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea nell'ambito dei programmi LEADER.

     2. Ai fini dell'ottenimento della proroga di cui al comma 1 i conduttori che hanno chiesto il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 54/1997 e che non sono in regola dal punto di vista strutturale con le disposizioni ivi previste o richiamate devono presentare apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità veterinaria, tramite i competenti uffici dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, allegando una dichiarazione riportante:

     a) lo stato di fatto dei lavori in corso o il possesso delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione degli stessi, con precisazione della data di inizio e termine dei lavori, per i soggetti di cui al comma 1, lettera a);

     b) l'indicazione dei tempi previsti per l'approvazione e l'attuazione dei lavori compresi nei Piani di sviluppo rurale finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea nell'ambito dei programmi LEADER, per i soggetti di cui al comma 1, lettera b).

     3. Gli interventi di adeguamento strutturale di cui al comma 2 devono fare riferimento ai parametri individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1723 del 27 maggio 2000 e devono comunque essere ultimati entro la data del 31 dicembre 2003.

 

     Art. 5. (Condizioni).

     1. I conduttori, per poter continuare la lavorazione, negli alpeggi, dei prodotti a base di latte sino alla scadenza del termine fissato per il riconoscimento, devono altresì produrre un'autocertificazione attestante il rispetto delle condizioni generali e dei requisiti strutturali richiesti dall'USL.

     2. Il Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale dell'USL effettua la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 mediante visite a campione nelle casere.

 

CAPO III

REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE

 

     Art. 6. (Disposizioni generali).

     1. Le aziende di produzione sono registrate se risultano in possesso dei requisiti di cui all'allegato A, capitoli II e III, del d.p.r. 54/97.

 

     Art. 7. (Disposizioni particolari).

     1. Le aziende che producono latte crudo destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte devono essere registrate, di norma, entro il 31 dicembre 1998, previ accertamenti svolti dal Servizio veterinario dell'USL.

     2. L'USL, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.p.r. 54/97, può differire la registrazione, stabilendo le condizioni alle quali è possibile l'eventuale prosecuzione dell'attività dell'azienda.

 

     Art. 8. (Termini di differimento).

     1. In considerazione della stagionalità del sistema di conduzione e dei tempi utili limitati ai fini dell'esecuzione dei lavori, l'USL, sulla base degli accertamenti di cui all'art. 7, può differire sino alla data del 30 settembre dell'anno 2002 la registrazione delle aziende di alpeggio.

     2. Per le aziende ubicate nei centri storici o sottoposte a particolari vincoli urbanistici la registrazione può essere differita sino alla data del 31 dicembre 2007 e comunque sino all'esecuzione definitiva dei prescritti lavori in conformità con le norme urbanistiche che li rendano possibili. [2]

 

     Art. 9. (Condizioni).

     1. Sino alla data stabilita per la registrazione è autorizzata la prosecuzione della produzione a condizione che siano salvaguardate le condizioni minime previste dall'USL per le singole aziende interessate e concernenti, in particolare, la pavimentazione, gli spazi e l'ambiente, le attrezzature e i relativi locali di deposito, l'igiene della stalla, della mungitura e del personale, il benessere animale e la lotta contro gli insetti e i roditori.

     2. Ai fini della determinazione delle condizioni minime di cui al comma 1 devono essere considerati anche gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e annessi adottati dai competenti uffici dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

 

     Art. 10. (Controlli).

     1. Il Servizio di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'USL effettua controlli periodici per accertare l'osservanza dei requisiti di cui all'allegato A, capitolo 1, al d.p.r. 54/97 e delle norme di igiene di cui all'art. 9, comma 1.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 11. (Approvvigionamento idrico).

     1. Nelle strutture di cui alla presente legge, l'acqua fornita per il consumo umano ed utilizzata per le attività di trasformazione del latte deve possedere le caratteristiche qualitative previste dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

     2. Laddove, in relazione alla natura dei luoghi, non possa essere garantita la fornitura di acqua avente, sin dalla captazione, le caratteristiche indicate al comma 1, i conduttori delle strutture di cui trattasi devono predisporre un idoneo contenitore di raccolta delle acque preventivamente filtrate e provvedere alla disinfezione delle stesse mediante clorazione o debatterizzazione. Le modalità di disinfezione devono essere preventivamente concordate con il competente servizio dell'USL.

     3. L'eventuale uso di acqua non avente le caratteristiche stabilite dai commi 1 e 2 è consentito esclusivamente per i servizi igienici, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

 

     Art. 12. (Reflui zootecnici).

     1. I termini per l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio previsti dall'art. 8, comma 2, del regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6 (Norme tecniche per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione ed il riutilizzo dei reflui zootecnici) sono prorogati al 31 dicembre 1999.

 

     Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 16 agosto 2001, n. 15.

[2] Comma così modificato dall’art. 23 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.