§ 5.18.97 - L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.
Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:16/02/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)
Art. 2.  (Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
Art. 3.  (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
Art. 4.  (Abrogazioni)
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.18.97 - L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 10 marzo 2011, n. 10)

 

Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:

 

"2. La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione.".

 

2. L'articolo 2 della l.r. 33/1984 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2

(Aziende alberghiere)

1. Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile.

2. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi.

3. Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.

4. Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.

5. Sono alberghi diffusi le aziende che, al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, forniscono alloggio e altri servizi alberghieri in camere dislocate in più stabili esistenti ubicati in un ambito territoriale definito e integrati tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, nello stesso o in altro stabile delle sale di uso comune e, eventualmente, degli altri servizi offerti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente, individua:

a) i requisiti minimi strutturali, tecnici e di servizio ed i parametri per il riconoscimento dei diversi livelli di classificazione;

b) la distanza massima tra le camere e i locali di servizio centralizzati e le modalità per la relativa misurazione.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3, 4 e 5 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.".

 

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1984 è sostituito dal seguente:

"1. Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e sono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, tre superior, quattro, quattro superior e cinque stelle per gli alberghi, due, tre, quattro e cinque stelle per le residenze turistico-alberghiere e due, tre, quattro e cinque stelle per gli alberghi diffusi.".

 

4. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/1984, dopo la parola: "alberghi" sono aggiunte le seguenti: "e negli alberghi diffusi".

 

     Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli esercizi oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), o in affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).".

 

2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, è sostituito dal seguente: "Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Gli esercizi di affittacamere oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984. Gli ampliamenti degli esercizi di affittacamere assentiti ai sensi del presente comma possono altresì essere destinati alla realizzazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006. Tali disposizioni si applicano anche:".

 

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: "purché non ne sia" è inserita la seguente: "stata".

 

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: "purché non ne sia" è inserita la seguente: "stata".

 

5. Il comma 2bis dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

 

"2 bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati anche mediante più interventi purché l'ampliamento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010 calcolato al netto degli eventuali ampliamenti già assentiti dai Comuni ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

b) commi 1 e 2 nel testo introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta));

c) commi 1 e 2 nel testo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);

d) articolo 1, comma 2, della l.r. 24/2009, nel testo antecedente la modificazione recata dall'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali).".

 

6. Dopo il comma 2bis dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, come modificato dal comma 5, è inserito il seguente:

 

"2 ter. Concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dei commi 1 e 2, gli eventuali ampliamenti già assentiti dai Comuni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2bis, lettere a), b), c) e d), e ai sensi dei commi 1 e 2 nel testo modificato dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della l.r. 19/2010.".

 

     Art. 3. (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), dopo le parole: "dell'attività di affittacamere" sono aggiunte le seguenti: "e di case e appartamenti per vacanze".

 

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001, dopo le parole: "dell'attività di affittacamere" sono aggiunte le seguenti: "e di case e appartamenti per vacanze".

 

3. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente:

 

"2 bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture alberghiere e a quelle per l'esercizio di attività di affittacamere;".

 

4. Dopo il numero 5) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001, è aggiunto il seguente:

 

"5 bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori ai complessi ricettivi all'aperto, a condizione che il richiedente sia già proprietario dei fabbricati in cui sono allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso;".

 

5. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni".

 

6. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001, è aggiunto il seguente:

 

"2 bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande;".

 

7. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni".

 

8. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

 

"b) quindici anni decorrenti dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), e 9, comma 2, lettere a) e b). Decorsi i quindici anni, il mutamento di destinazione, l'alienazione o la cessione, effettuati prima della scadenza del mutuo a tasso agevolato, sono subordinati all'estinzione del mutuo medesimo.".

 

9. Dopo il comma 5quinquies dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, è aggiunto il seguente:

 

"5 sexies. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettera b), al fine di potenziare o riqualificare l'attività turistico-ricettiva o commerciale, intenda sostituire i beni immobili finanziati con nuovi beni immobili da adibire al medesimo uso di quelli finanziati, propone apposita istanza alla struttura competente finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'alienazione separatamente dall'azienda o al mutamento di destinazione dei beni immobili oggetto di finanziamento. A tali fini, costituiscono sostituzione dei beni finanziati le seguenti iniziative:

a) costruzione di nuovi fabbricati;

b) recupero ed eventuale ampliamento di fabbricati esistenti aventi destinazione d'uso diversa da quella dei beni già oggetto di finanziamento;

c) recupero ed eventuale ampliamento di fabbricati esistenti aventi la medesima destinazione d'uso dei beni già oggetto di finanziamento, ma privi di vincoli di natura urbanistica o derivanti dalla concessione di finanziamenti pubblici.".

 

10. Dopo il comma 5sexies, introdotto dal comma 9, è aggiunto il seguente:

 

"5 septies. Ai beni immobili realizzati o recuperati ai sensi del comma 5sexies che beneficiano di agevolazioni ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettera b). Qualora i beni immobili non beneficino di agevolazioni ai sensi della presente legge, i medesimi non possono mutare la loro destinazione o essere ceduti o alienati, separatamente dall'azienda, per un periodo pari a quindici anni dalla data di avvio dell'attività.".

 

11. Dopo il comma 5septies, introdotto dal comma 10, è aggiunto il seguente:

 

"5 octies. L'eventuale autorizzazione di cui al comma 5sexies è rilasciata ai sensi dei commi 5bis e 5ter e assume efficacia secondo le modalità e i vincoli stabiliti con la relativa deliberazione della Giunta regionale.".

 

12. Dopo il comma 5octies, introdotto dal comma 11, è aggiunto il seguente:

 

"5 nonies. Le autorizzazioni di cui ai sommi 5bis e 5sexies costituiscono deroga al vincolo derivante dal finanziamento pubblico di cui all'articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).".

 

13. Al comma 4bis dell'articolo 25 della l.r. 19/2001, le parole: "comma 5 bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5 bis e 5 sexies".

 

     Art. 4. (Abrogazioni)

1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla l.r. 33/1984, continuano a trovare applicazione nei casi e con le limitazioni temporali stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2 [1].

 

2. [Le disposizioni contenute negli atti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande di classificazione presentate anteriormente alla data di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1] [2].

 

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 19/2010 è abrogato.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 15 aprile 2013, n. 11. Il testo previgente recava: "1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla l.r. 33/1984, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge."

[2] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 aprile 2013, n. 11.