§ 5.18.89 - L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:28/04/2003
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione del titolo).
Art. 2.  (Modificazione all’articolo 1).
Art. 3.  (Modificazione all’articolo 2).
Art. 4.  (Inserimento dell’articolo 2 bis).
Art. 5.  (Modificazione all’articolo 4).
Art. 6.  (Modificazioni all’articolo 5).
Art. 7.  (Modificazione all’articolo 7).
Art. 8.  (Modificazione all’articolo 9).
Art. 9.  (Modificazione all’articolo 11).
Art. 10.  (Modificazione all’articolo 14).
Art. 11.  (Modificazione all’articolo 19).


§ 5.18.89 - L.R. 28 aprile 2003, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7).

(B.U. 20 maggio 2003, n. 22).

 

Art. 1. (Sostituzione del titolo).

     1. Il titolo della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7) è sostituito dal seguente: «Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7».

 

     Art. 2. (Modificazione all’articolo 1).

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 le parole «di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».

 

     Art. 3. (Modificazione all’articolo 2).

     1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:

     «d bis) maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere.».

 

     Art. 4. (Inserimento dell’articolo 2 bis).

     1. Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2 bis. (Pratica della mountain bike).

     1. La percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.

     2. La Regione ed i Comuni stabiliscono i percorsi e le zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura.».

 

     Art. 5. (Modificazione all’articolo 4).

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 le parole «guida escursionistica naturalistica e accompagnatore di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre e maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».

 

     Art. 6. (Modificazioni all’articolo 5).

     1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5, dopo le parole «assolvimento dell’obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre» sono aggiunte le parole «e per i maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 è inserito il seguente:

     «2 bis. Limitatamente ai maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario il possesso della tessera di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).».

 

     Art. 7. (Modificazione all’articolo 7).

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 le parole «delle guide escursionistiche naturalistiche e degli accompagnatori di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.».

 

     Art. 8. (Modificazione all’articolo 9).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Limitatamente alla professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all’articolo 7, oltre che nei casi di cui al comma 1, è disposta anche nel caso di mancato rinnovo della tessera federale di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.».

 

     Art. 9. (Modificazione all’articolo 11).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Ogni maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada può accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette persone.».

 

     Art. 10. (Modificazione all’articolo 14).

     1. Al comma 1 dell’articolo 14 le parole «le guide escursionistiche naturalistiche e gli accompagnatori di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «le guide escursionistiche naturalistiche, gli accompagnatori di turismo equestre e i maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».

 

     Art. 11. (Modificazione all’articolo 19).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente: «3 bis. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell’attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dall’articolo 5.».