§ 5.18.68 - Legge regionale 13 maggio 1993, n. 33.
Norme in materia di turismo equestre.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:13/05/1993
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 11.  (Disposizioni transitorie).
Art. 12.  (Centri regionali di turismo equestre).
Art. 13.  (Finanziamenti per infrastrutture).
Art. 14.  (Istituzione del fondo di rotazione).
Art. 15.  (Finanziamenti agli enti locali).
Art. 16.  (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande).
Art. 17.  (Concessione dei finanziamenti).
Art. 18.  (Controlli e erogazione dei finanziamenti).
Art. 19.  (Vincolo di destinazione).
Art. 20.  (Gestione dei centri regionali di turismo equestre).
Art. 21.  (Vigilanza e controlli).
Art. 22.  (Sanzioni).
Art. 23.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 24.  (Variazioni di bilancio).
Art. 25.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.18.68 - Legge regionale 13 maggio 1993, n. 33.

Norme in materia di turismo equestre.

(B.U. 25 maggio 1993, n. 23).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. [1].

     2. Allo scopo di arricchire la tipologia dell'offerta turistica regionale e di assicurare un armonioso sviluppo alla pratica del turismo equestre, da attuarsi secondo criteri di salvaguardia della sicurezza dei cavalieri e della salute dei cavalli, la Regione autonoma Valle d'Aosta promuove altresì, mediante appositi finanziamenti, lo sviluppo dei centri regionali di turismo equestre, intesi come strutture destinate alla pratica delle attività equestri di base.

 

Capo I

Esercizio dell'attività di accompagnatore di turismo equestre

 

     Artt. 2. – 10 bis. [2]

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie).

     1. I soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di "Operatore di turismo equestre", o di qualifica superiore, riconosciuta dall'ANTE, debbono sostenere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, un colloquio sulle materie e secondo le modalità previste da apposito decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

     2. Ai fini dell'ammissione al colloquio di cui al comma uno, gli interessati debbono presentare specifica istanza all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

Interventi per lo sviluppo del turismo equestre

 

     Art. 12. (Centri regionali di turismo equestre).

     1. E' riconosciuta la denominazione di "Centro regionale di turismo equestre" ai complessi ippici destinati alla pratica dell'attività di turismo equestre in possesso dei requisiti indicati nell'allegato A.

     2. Il riconoscimento di cui al comma uno è concesso con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui allo stesso comma.

     3. La perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento, disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

     4. I centri regionali di turismo equestre non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono equiparati ai fabbricati agricoli ai fini urbanistico-edilizi [3].

     4 bis. I centri regionali di turismo equestre dotati di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono ubicati in zone appositamente individuate e destinate a servizi dagli strumenti urbanistici comunali [4].

 

     Art. 13. (Finanziamenti per infrastrutture).

     1. La Regione incentiva lo sviluppo dei centri di turismo equestre di cui all'articolo 12 concedendo a ditte individuali e società, anche cooperative, con sede operativa nel territorio regionale, mutui a tasso agevolato, di durata quindicennale, a carico di apposito fondo di rotazione, destinati [5]:

     a) alla realizzazione di nuove strutture aventi le caratteristiche di cui all'allegato A;

     b) all'adeguamento tecnico - funzionale alle caratteristiche di cui all'allegato A o all'ampliamento di centri di turismo equestre esistenti;

     c) alla ristrutturazione di immobili esistenti da destinare a centri di turismo equestre.

     2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente, e sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle strutture destinate all'attività dei cavalli del centro, per una dotazione fino a venticinque unità, oltre alle eventuali scuderizzazioni fino ad un massimo del 50 percento della dotazione i cavalli del medesimo centro [6].

     3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per:

     a) la realizzazione delle strutture e degli impianti nonché l'attrezzamento delle aree destinati alla dimora, al sostentamento e all'attività dei cavalli;

     b) la realizzazione dei locali adibiti a sala attesa, spogliatoi e servizi sanitari ad uso della clientela;

     c) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso della gestione amministrativa del centro;

     d) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso del personale addetto al centro, con superficie netta complessiva non superiore a metri quadrati trentasei;

     e) la realizzazione degli impianti tecnologici strettamente necessari al funzionamento del centro;

     f) la realizzazione dei parcheggi correlati alle dimensioni del centro;

     g) la realizzazione delle sistemazioni ambientali esterne, quali aree verdi, piante, siepi;

     h) l'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione del centro nella misura massima di metri quadrati duecento per cavallo in dotazione per i centri destinati a non più di quindici cavalli, e di metri quadrati centocinquanta per ogni ulteriore cavallo in dotazione;

     i) la realizzazione di un numero massimo di camere pari a 6, per complessivi 12 posti letto, da adibire a struttura ricettiva ad uso della clientela; le camere devono disporre dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di affittacamere.

     4. I finanziamenti di cui al comma uno sono erogati nella seguente misura:

     a) fino ad un massimo del 70 percento delle spese ritenute ammissibili per investimenti fino ad un limite di lire cinquecento milioni;

     b) fino ad un massimo del 50 percento delle spese ritenute ammissibili per investimenti eccedenti cinquecento milioni.

     5. Il tasso fisso annuo applicato ai mutui è pari al 25 percento del tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto; nel caso di frazioni di punto il tasso è arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore.

     6. Il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto provvisorio e quella del contratto definitivo, fino ad un massimo di mesi trenta, è considerato periodo di preammortamento e il beneficiario è tenuto al solo pagamento degli interessi sul capitale corrisposto e per l'intervallo temporale di effettivo utilizzo, valutati allo stesso tasso di cui al comma cinque; per preammortamento di durata superiore a mesi trenta, i beneficiari sono tenuti alla corresponsione degli interessi valutati al tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto.

     7. Le rate di restituzione del mutuo hanno scadenza annuale e sono posticipate.

     8. La Giunta regionale determina annualmente, con propria deliberazione, il tasso di interesse da applicare ai mutui, secondo le modalità di cui al comma cinque.

 

     Art. 14. (Istituzione del fondo di rotazione).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la "Finaosta SpA" la convenzione per la costituzione e la gestione di apposito fondo di rotazione per la concessione, su proposta della Regione e per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui a tasso agevolato alle condizioni previste dall'articolo 13.

     2. La convenzione di cui al comma uno dovrà regolamentare le modalità di gestione e i relativi oneri, le modalità di rendicontazione, anche in relazione alle norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione, e le incombenze della Regione e della "Finaosta SpA" nell'eventualità in cui si rendano necessarie azioni per il recupero di finanziamenti erogati.

 

     Art. 15. (Finanziamenti agli enti locali).

     1. Le Comunità montane, i Comuni e loro Consorzi, beneficiano degli interventi finanziari per la realizzazione dei centri di turismo equestre, come definiti all'articolo 12, limiti e con le procedure di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, recante "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive".

 

     Art. 16. (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande).

     1. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 13, i soggetti interessati debbono presentare specifica domanda in carta legale al Servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata da:

     a) progetto definitivo (municipale) dell'opera;

     b) preventivo di spesa dettagliato per voci;

     c) relazione tecnica, con riferimento anche alle potenzialità di sviluppo dell'attività in relazione con lo sviluppo turistico della zona in cui si intende realizzare l'intervento e con la relativa stima delle utenze;

     d) piano finanziario per gli oneri di costruzione e per i previsti oneri di gestione;

     e) dichiarazione del Comune territorialmente interessato, attestante la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e le modalità di rilascio dell'eventuale concessione edilizia.

     2. Il Servizio infrastrutture ricreativo - sportive verifica l'ammissibilità formale della domanda delle voci di spesa e provvede all'acquisizione del parere del Comune territorialmente interessato dalla realizzazione dell'opera.

     3. Il Comune esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, scaduto il quale il parere stesso s'intende acquisito in senso favorevole.

     4. Entro il termine di centoottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Servizio infrastrutture ricreativo-sportive provvede alla predisposizione di una proposta motivata alla Giunta regionale in merito all'ammissibilità del finanziamento richiesto.

 

     Art. 17. (Concessione dei finanziamenti).

     1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi di cui alla presente legge sono assunte dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 18. (Controlli e erogazione dei finanziamenti).

     1. Il Servizio infrastrutture ricreativo - sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, provvede a controllo tecnico delle opere e della regolare destinazione dei fondi, promuovendo la liquidazione, anche in acconto sul finanziamento totale dell'opera, di somme proporzionate al valore dei lavori eseguiti.

     2. L'erogazione dei finanziamenti è comunque subordinata all'accertamento dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia.

 

     Art. 19. (Vincolo di destinazione).

     1. Le opere realizzate con il concorso finanziario di cui alla presente legge debbono essere aperte al pubblico entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e sono vincolate per i successivi quindici anni alla destinazione d'uso per la quale la Regione ha concesso i finanziamenti.

     2. Fatti salvi i vincoli di tipo urbanistico, il mancato rispetto del vincolo di destinazione pone a carico del soggetto beneficiario il rimborso anticipato e immediato del mutuo, nonché il versamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50 percento del debito residuo.

 

     Art. 20. (Gestione dei centri regionali di turismo equestre).

     1. Per la gestione dei centri riconosciuti a norma dell'articolo 12, comma 2, è richiesto il possesso dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8; qualora il centro disponga delle strutture ricettive di cui alla lettera i) dell'articolo 13, per il relativo utilizzo è altresì necessario il possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di affittacamere.

     2. I gestori dei centri sono tenuti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, le tariffe relative ai servizi offerti dalla clientela da applicarsi nell'anno successivo; presso il centro delle tariffe debbono essere esposte in modo visibile alla clientela.

 

Capo III

Disposizioni comuni e finanziarie

 

     Art. 21. (Vigilanza e controlli).

     1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'esercizio dell'attività professionale degli accompagnatori di turismo equestre, nonché sulla gestione dei centri regionali di turismo equestre sono esercitati dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, dai Comuni e dal Corpo forestale valdostano.

 

     Art. 22. (Sanzioni). [7]

     1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) [8];

     b) [9];

     c) [10];

     d) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazioni alle norme di cui all'art. 20;

     e) da lire 80.000 a lire 240.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge.

     2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel capitolo 7700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

 

     Art. 23. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ed autorizzate per l'anno 1993 in lire 500 milioni e, a decorrere dal 1994, in annue lire 1.000 milioni, graveranno sul capitolo di nuova istituzione indicato all'articolo 24, e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

     a) per il 1993 mediante utilizzo per lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1993, concernente: Turismo equestre (Interventi settoriali - Turismo - punto D. 6.5.5.);

     b) per gli anni 1994-1995 mediante utilizzo, per annue lire 1.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993-1995.

     3. A decorrere dall'anno 1994, alla eventuale rideterminazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

     4. Le spese di cui all'articolo 5, comma 4 sono imputate al capitolo 64860 ("Spese per incarichi di consulenza in materia turistica") del bilancio della Regione per l'anno 1993, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

 

     Art. 24. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     parte spesa

     a) in diminuzione:

     cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 500.000.000;

     b) in aumento:

     programma regionale 2.2.2.12

     codificazione 2.1.2.6.4.3.10.24.09

     cap. 64815 (di nuova istituzione)

     "Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per i centri di turismo equestre.

     Legge regionale 13 maggio 1993, n. 33" lire 500.000.000.

 

     Art. 25. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegato - (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 18 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1).

[2] Articoli abrogati dall’art. 18 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1).

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[5] Alinea così modificato dall'art. 33 della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

[6] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[8] Lettera abrogata dall’art. 18 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

[9] Lettera abrogata dall’art. 18 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

[10] Lettera abrogata dall’art. 18 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.