§ 5.17.70 - Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.
Integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), già [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:15/12/2000
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2).
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9).
Art. 3.  (Disposizioni transitorie).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 5.  (Variazioni di bilancio).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.17.70 - Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34.

Integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), già modificata dalla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), già modificata dalla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39.

(B.U. 21 dicembre 2000, n. 55).

 

Art. 1. (Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2). [1]

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9). [2]

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione assicura lo svolgimento del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa durante la stagione invernale 2000/2001 ed estiva 2001 mediante la concessione, a favore dell'Associazione valdostana impianti a fune, di contributi fino all'ammontare massimo di lire 6.500 milioni (euro 3.356.969,84).

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono ripartiti dall'Associazione valdostana impianti a fune tra i gestori delle piste di sci di discesa sulla base di criteri che tengano conto della estensione delle piste gestite e delle effettive esigenze organizzative connesse all'espletamento del servizio di soccorso.

     3. L'Associazione valdostana impianti a fune è tenuta a comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le modalità della ripartizione dei contributi, effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 5.350 milioni (euro 2.763.044,41) per l'anno 2000 e in lire 1.150 milioni (euro 593.925,43) per l'anno 2001, grava sul capitolo di nuova istituzione 40815.

     2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede:

     a) per l'anno 2000, mediante l'utilizzo rispettivamente per lire 2.120 milioni e per lire 3.230 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 64560 (Contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa) e 64810 (Contributi a favore delle società di impianti a fune per la realizzazione di investimenti);

     b) per l'anno 2001, mediante l'utilizzo per lire 1.150 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 64810.

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio).

     1. Allo stato di previsione della parte spesa dei bilanci di previsione per l'anno 2000 e pluriennale per gli anni 2000/2002 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 2000, anche in termini di cassa:

     in diminuzione

     Capitolo 64560 "Contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa"

     anno 2000 competenza lire 2.120.000.000

     cassa lire 2.120.000.000

     Capitolo 64810 "Contributi a favore delle società di impianti a fune per la realizzazione di investimenti"

     anno 2000 competenza lire 3.230.000.000

     cassa lire 2.540.000.000

     anno 2001 competenza lire 1.150.000.000

     in aumento

     Programma regionale: 2.2.1.11.

     Codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

     Capitolo 40815 (di nuova istituzione)

     "Spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci"

     anno 2000 competenza lire 5.350.000.000

     cassa lire 4.660.000.000

     anno 2001 competenza lire 1.150.000.000.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

[2] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 8, della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.