§ 5.17.65 - Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39.
Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci). Modificazioni e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:23/12/1999
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9).
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 9/1992).
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 9/1992).
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1992).
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 9/1992).
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 9/1992).
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 9/1992).
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2).
Art. 9.  (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 2/1997).
Art. 10.  (Disposizioni applicative).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.17.65 - Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci). Modificazioni e disposizioni applicative della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

(B.U. 4 gennaio 2000, n. 1).

 

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N. 9

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9).

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 9/1992). [3]

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 9/1992). [4]

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1992). [5]

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 9/1992).

     1. [6].

     2. [7].

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 9/1992). [8]

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 9/1992). [9]

 

CAPO II

MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE

DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1997, N. 2

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2).

     1. [10].

     2. [11].

 

     Art. 9. (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 2/1997). [12]

 

     Art. 10. (Disposizioni applicative).

     1. L'obbligo, in capo al gestore delle piste, di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 2/1997, decorre, limitatamente ai gestori delle piste di sci di fondo, a partire dalla stagione invernale 2000/2001, ancorché antecedentemente a tale data si sia provveduto all'indizione dei corsi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 2/1997.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Sostituisce la lettera e), comma 2, art. 6 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

[2] Inserisce la lettera h bis) nel comma 2, art. 6 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

[3] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 8 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

[4] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 9 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 2010, n. 29. Sostituisce il comma 3, art. 10 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

[6] Sostituisce il comma 1, art. 11 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

[7] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 11 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

[8] Inserisce l'art. 11 bis nella L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

[9] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

[10] Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 3 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

[11] Inserisce la lettera d bis) nel comma 1, art. 3 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

[12] Sostituisce la lettera d), comma 3, art. 4 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.