§ 5.14.28 - L.R. 21 luglio 2009, n. 23.
Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.14 industria
Data:21/07/2009
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)


§ 5.14.28 - L.R. 21 luglio 2009, n. 23.

Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane).

(B.U. 4 agosto 2009, n. 31)

 

Art. 1. (Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:

 

"3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della domanda, a condizione che si tratti di interventi finanziati in regime de minimis.".