§ 5.12.7 - Legge regionale 14 luglio 2000, n. 15.
Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.12 fiere, mostre e mercati
Data:14/07/2000
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Qualifica).
Art. 4.  (Requisiti per l'attribuzione della qualifica).
Art. 4 bis.  (Comunicazione).
Art. 5.  (Soggetti organizzatori).
Art. 6.  (Riconoscimento della qualifica nazionale o regionale delle manifestazioni fieristiche).
Art. 7.  (Manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale).
Art. 8.  (Manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale).
Art. 9.  (Manifestazioni fieristiche a rilevanza locale).
Art. 10.  (Calendario).
Art. 11.  (Concomitanza).
Art. 12.  (Partecipazione alle manifestazioni fieristiche).
Art. 13.  (Vigilanza).
Art. 14.  (Sanzioni).
Art. 15.  (Abrogazioni).
Art. 16.  (Norme transitorie).


§ 5.12.7 - Legge regionale 14 luglio 2000, n. 15.

Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6.

(B.U. 25 luglio 2000, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di fiere, in applicazione dell'articolo 2, comma primo, lettera t), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e degli articoli 26, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1 bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), disciplina, con la presente legge, le manifestazioni fieristiche.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Per manifestazioni fieristiche si intendono:

     a) le manifestazioni aventi carattere promozionale nei confronti di uno o più settori economici produttivi oppure di tutti i settori economici, riferiti ad un ambito territoriale definito, sia su area privata che su area pubblica, riservate ai produttori, industriali, artigianali od agricoli; in tali manifestazioni la presenza di operatori commerciali è consentita esclusivamente per la realizzazione di servizi accessori;

     b) le manifestazioni a carattere commerciale che si svolgono su area privata.

     2. Non sono manifestazioni fieristiche le fiere di cui alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)) che si svolgono su area pubblica, caratterizzate:

     a) dalla presenza di operatori commerciali, se non esclusivamente come prestazione di servizi accessori;

     b) dall'afflusso di operatori commerciali in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività.

     3. I servizi accessori prestati da operatori commerciali, AIAT, pro-loco o altre associazioni e comitati legalmente riconosciuti sono ammessi solo se previsti nel programma della manifestazione fieristica e se disciplinati dal provvedimento di autorizzazione [1].

     4. Non sono manifestazioni fieristiche:

     a) le mostre e le esposizioni a carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale non finalizzate alla promozione economica;

     b) le esposizioni permanenti di beni e servizi, anche se realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale;

     c) le esposizioni a scopo promozionale realizzate nell’ambito di congressi o manifestazioni culturali. [2]

     5. Le manifestazioni fieristiche possono avere cadenza periodica e non possono durare più di quindici giorni.

 

     Art. 3. (Qualifica).

     1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza nazionale, regionale o locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori ed all'influenza economica di cui è suscettibile la manifestazione fieristica.

     2. Per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale e regionale la struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche, di seguito denominata Struttura, può indire una conferenza di servizi ai sensi del capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

 

     Art. 4. (Requisiti per l'attribuzione della qualifica).

     1. L'attribuzione o la conferma della qualifica sono effettuate dall'amministrazione competente, sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente, che contenga i seguenti elementi:

     a) le caratteristiche dell'area espositiva e l'idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;

     b) il settore o i settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e il programma complessivo della attività fieristica, compresi eventuali servizi accessori;

     c) le dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;

     d) la consistenza numerica, la provenienza geografica e le caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

     e) il grado di specializzazione della manifestazione fieristica;

     f) la periodicità e i risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

 

     Art. 4 bis. (Comunicazione). [3]

     1. Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche deve essere preventivamente comunicato alla Struttura, nel caso di manifestazioni di rilevanza nazionale o regionale, e al Comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento, nel caso di manifestazioni a rilevanza locale.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:

     a) la denominazione della manifestazione;

     b) il luogo in cui si intende svolgere la manifestazione;

     c) il periodo e gli orari di apertura;

     d) le modalità di accesso dei visitatori, se la manifestazione è riservata ai soli operatori;

     e) il soggetto organizzatore;

     f) nel caso di seconda o ulteriore edizione, l’indicazione che sono mantenute le caratteristiche delle precedenti edizioni.

     3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la Struttura o il Comune possono richiedere eventuali chiarimenti o la presentazione di documentazione aggiuntiva.

     4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative.

 

     Art. 5. (Soggetti organizzatori).

     1. Possono svolgere attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche [4]:

     a) gli enti pubblici;

     b) le associazioni costituite con atto pubblico;

     c) le Aziende di Informazione e Accoglienza Turistica - Syndicats d’initiatives (AIAT) e le pro-loco, di cui alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell’organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), limitatamente alle manifestazioni fieristiche a rilevanza locale [5];

     d) le imprese iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), aventi come attività denunciata l'organizzazione di manifestazioni fieristiche;

     d bis) le imprese stabilite in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, aventi, nello Stato di provenienza, requisiti assimilabili a quelli di cui alla lettera d) [6].

 

     Art. 6. (Riconoscimento della qualifica nazionale o regionale delle manifestazioni fieristiche). [7]

     1. Le istanze dirette ad ottenere l’attribuzione della qualifica nazionale o regionale delle manifestazioni fieristiche, oltre a quanto previsto all’articolo 4, devono contenere i seguenti elementi:

     a) la denominazione della manifestazione;

     b) le indicazioni circa il luogo in cui si svolge la manifestazione;

     c) se su area espositiva coperta, la planimetria dei locali;

     d) se su area espositiva all’aperto, la superficie totale;

     e) il periodo e gli orari di apertura;

     f) il costo dell’ingresso e le eventuali limitazioni in caso di manifestazioni riservate agli operatori del settore;

     g) la ditta, la ragione o la denominazione sociale e la sede del soggetto organizzatore.

     2. L’attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche è rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura, sentito il Comune interessato. Il parere del Comune deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine senza che il parere sia stato comunicato, il dirigente può comunque adottare il provvedimento.

     3. Le istanze per l’attribuzione della qualifica valgono anche come comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica ai sensi dell’articolo 4bis.

     4. Le istanze per l’attribuzione della qualifica sono inoltrate solo in occasione della prima edizione o in caso di richiesta di variazione; per tutte le edizioni successive, è sufficiente dare atto, nella comunicazione di cui all’articolo 4 bis, che le caratteristiche e le modalità di svolgimento della manifestazione sono le stesse delle edizioni precedenti.

 

     Art. 7. (Manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale).

     1. Le istanze per l’attribuzione della qualifica di cui all’articolo 6 e le comunicazioni di cui all’articolo 4 bis per le manifestazioni a rilevanza nazionale devono pervenire alla Struttura entro il 31 gennaio dell’anno precedente la data prevista per il loro svolgimento [8].

     [2. Al fine della pubblicazione del calendario annuale nazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Struttura invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco delle manifestazioni a rilevanza nazionale autorizzate per l'anno successivo, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento.] [9]

     3. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale devono svolgersi all'interno di quartieri fieristici dotati di idonei requisiti strutturali ed infrastrutturali nonché di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione.

     4. Non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale nel periodo 15 gennaio - 15 febbraio.

 

     Art. 8. (Manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale). [10]

     1. Le istanze per l’attribuzione della qualifica di cui all’articolo 6 e le comunicazioni di cui all’articolo 4 bis per le manifestazioni a rilevanza regionale devono pervenire alla Struttura entro il 30 settembre dell’anno precedente la data prevista per il loro svolgimento.

 

     Art. 9. (Manifestazioni fieristiche a rilevanza locale). [11]

     1. L’attribuzione della qualifica di manifestazione a carattere locale è automatica per tutte le manifestazioni per le quali non è inoltrata istanza per l’attribuzione della qualifica regionale o nazionale ai sensi dell’articolo 6.

     2. Le manifestazioni a carattere locale sono soggette alla sola comunicazione preventiva di cui all’articolo 4 bis, da presentare al Comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento della manifestazione, almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa. Il Comune, contestualmente al ricevimento della comunicazione, ne dà notizia alla Struttura [12].

 

     Art. 10. (Calendario). [13]

     1. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Struttura provvede alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni comunicate dagli organizzatori per l’anno successivo.

     2. Il mancato inserimento nel calendario di cui al comma 1 non pregiudica in ogni caso lo svolgimento delle manifestazioni.

 

     Art. 11. (Concomitanza).

     1. Non possono essere organizzate nella regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza locale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza regionale o nazionale [14].

     1 bis. Non possono altresì svolgersi manifestazioni a carattere locale per lo stesso settore produttivo in località che non distino almeno trenta chilometri tra di loro; la distanza è calcolata sul percorso automobilistico più breve [15].

     2. Non possono essere organizzate nella Regione più manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate, ad eccezione di quelle già organizzate in concomitanza, per almeno due edizioni, al momento dell'entrata in vigore della presente legge[16].

     3. Non possono essere organizzate nella regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza nazionale [17].

     3 bis. Ai fini della verifica della concomitanza, presso la Struttura è tenuto un elenco aggiornato delle manifestazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 [18].

 

     Art. 12. (Partecipazione alle manifestazioni fieristiche).

     1. Possono partecipare alle manifestazioni fieristiche:

     a) le imprese produttrici di beni e servizi iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993;

     b) le imprese esercenti attività di commercio iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993, limitatamente alla partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere commerciale che si svolgono su area privata o alla realizzazione di servizi accessori nelle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

     c) i coltivatori diretti ed i proprietari o esercenti aziende di allevamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);

     d) i produttori di beni fabbricati con lavorazione prevalentemente manuale, limitatamente alle manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione;

     e) le AIAT, le pro-loco e le altre associazioni o comitati legalmente riconosciuti, limitatamente alla realizzazione di servizi accessori nelle manifestazioni fieristiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) [19].

     2. All'attività di vendita esercitata dagli espositori durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate e relativa alle sole merci oggetto della manifestazione non si applicano le norme relative alla disciplina del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

 

     Art. 13. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sul corretto svolgimento delle manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale, regionale o locale è esercitata dal Comune sul cui territorio si svolge la manifestazione. A tal fine la Struttura trasmette ai Comuni interessati copia delle comunicazioni relative alle manifestazioni con qualifica regionale e nazionale [20].

 

     Art. 14. (Sanzioni). [21]

     1. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

     2. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, con modalità diverse rispetto a quelle comunicate, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 550 a euro 5.500.

     3. L’accertamento delle infrazioni compete al Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica e alla Struttura quando si tratti di manifestazioni organizzate dai Comuni. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco per le manifestazioni a carattere locale e dal dirigente della Struttura per le manifestazioni a carattere regionale, nazionale e locale, se organizzate dai Comuni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) [22].

     3 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 sono introitati nel bilancio del Comune per le sanzioni irrogate dal Sindaco, e al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per le sanzioni irrogate dal dirigente della Struttura [23].

     4. La Struttura, competente a ricevere la comunicazione di cui all’articolo 4bis, dispone la revoca della qualifica, nazionale o regionale, attribuita e l’esclusione della manifestazione dal calendario per un periodo di due anni, nel caso in cui siano accertate le violazioni di cui al comma 1, e di un anno, nel caso in cui siano accertate le violazioni di cui al comma 2.

 

     Art. 15. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) la legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6;

     b) l'articolo 21 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20.

 

     Art. 16. (Norme transitorie).

     1. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della l.r. 6/1995 per le manifestazioni che si svolgono nell'anno 2000 restano valide.

     2. Ulteriori istanze per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche a rilevanza nazionale per l'anno 2001 possono essere presentate alla Struttura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, già pubblicato al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido.

     4. Il Comitato Incremento Fiera di Sant'Orso di Donnas, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, è autorizzato ad organizzare le fiere del legno di Donnas per gli anni 2001 e 2002.


[1] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[3] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[4] Alinea così sostituito dall’art. 3 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[5] Lettera così modificata dall’art. 13 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[8] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[9] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[12] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[14] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[15] Comma inserito dall’art. 9 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[16] Comma sostituito dall’art. 39 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38 e così modificato dall’art. 9 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[17] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[18] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[19] Lettera così modificata dall’art. 13 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[20] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[21] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 14.

[22] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[23] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.