| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Valle d'Aosta | 
| Materia: | 5. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 5.10 commercio | 
| Data: | 16/06/1988 | 
| Numero: | 46 | 
| Sommario | 
| Art. 6. 1. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune o di una frazione di comune non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima [...] | 
| Art. 7. 1. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita o la loro riformulazione in base alla presente legge devono essere adottati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della [...] | 
§ 5.10.10 - Legge regionale 16 giugno 1988, n. 46. [1]
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, recante la disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali.
(B.U. 11 luglio 1988, n. 15 - S.S. 15 luglio 1988, n. 1).
Artt. 1. - 5. [2]
     1. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune o di una frazione di comune non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al quinto comma dell'articolo 8 della 
1. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita o la loro riformulazione in base alla presente legge devono essere adottati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 6 della 
[2] Modificano gli artt. 1, 8, 9, 10, 13 della