§ 5.10.10 - Legge regionale 16 giugno 1988, n. 46.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, recante la disciplina della vendita di giornali e riviste e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.10 commercio
Data:16/06/1988
Numero:46


Sommario
Art. 6.      1. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune o di una frazione di comune non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima [...]
Art. 7.      1. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita o la loro riformulazione in base alla presente legge devono essere adottati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della [...]


§ 5.10.10 - Legge regionale 16 giugno 1988, n. 46. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, recante la disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali.

(B.U. 11 luglio 1988, n. 15 - S.S. 15 luglio 1988, n. 1).

 

     Artt. 1. - 5. [2]

 

Art. 6.

     1. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune o di una frazione di comune non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46. E' parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

 

     Art. 7.

     1. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita o la loro riformulazione in base alla presente legge devono essere adottati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[2] Modificano gli artt. 1, 8, 9, 10, 13 della L.R. 19 agosto 1984, n. 46.