§ 5.9.10 - L.R. 15 aprile 2008, n. 10.
Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.9 cave, miniere e torbiere
Data:15/04/2008
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Individuazione dei siti di particolare valore naturalistico e ambientale e delle zone di divieto di raccolta)
Art. 3.  (Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori)
Art. 4.  (Mezzi impiegati per la ricerca e la raccolta)
Art. 5.  (Limiti della ricerca)
Art. 6.  (Autorizzazione)
Art. 7.  (Limiti della raccolta)
Art. 8.  (Piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione)
Art. 9.  (Ripristino)
Art. 10.  (Divieto di commercializzazione)
Art. 11.  (Pezzi di particolare valore scientifico)
Art. 12.  (Polizia mineraria)
Art. 13.  (Vigilanza)
Art. 14.  (Sanzioni)
Art. 15.  (Abrogazioni)


§ 5.9.10 - L.R. 15 aprile 2008, n. 10.

Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione.

(B.U. 29 aprile 2008, n. 18)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Al fine di assicurare una migliore conservazione dei beni ambientali e del proprio patrimonio naturalistico, la Regione disciplina e tutela la ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.

 

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano compatibilmente con le disposizioni del codice civile a tutela della proprietà.

 

     Art. 2. (Individuazione dei siti di particolare valore naturalistico e ambientale e delle zone di divieto di raccolta)

1. La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, di seguito denominata struttura competente, individua con propria deliberazione:

 

a) i siti del patrimonio mineralogico che, anche in considerazione dell'interesse pubblico connesso al profilo scientifico e didattico del collezionismo, risultano di particolare valore naturalistico e ambientale;

 

b) le zone ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, dettando le prescrizioni generali per la ricerca e la raccolta nelle altre zone.

 

2. I dipartimenti o gli istituti universitari e i musei naturalistici di enti locali, anche su proposta di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla struttura competente l'esistenza di giacimenti di rilevanza scientifica che necessitano di ulteriori prescrizioni o divieti, fornendo precise indicazioni con riferimento alla raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.

 

3. In deroga ai divieti stabiliti ai sensi del comma 1, lettera b), la Giunta regionale può autorizzare la ricerca e la raccolta dei fossili, dei minerali da collezione e dei minerali di particolare rilevanza scientifica da parte di dipartimenti, istituti universitari e musei naturalistici, dettando le prescrizioni relative alle attività di estrazione e di recupero del sito. Le relative spese sono a carico del soggetto autorizzato.

 

     Art. 3. (Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori)

1. La Regione istituisce presso la struttura competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione.

 

2. Chiunque intenda svolgere le attività di cui al comma 1 nell'ambito della presente legge è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Regione che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito attestato di iscrizione.

3. L'attestato di cui al comma 2 costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca consentita entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui agli articoli 4 e 5, mentre l'attività di raccolta rimane subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.

 

4. L' attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente della Regione agli iscritti che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all' articolo 14.

 

5. I criteri e le modalità per la tenuta da parte della struttura competente del registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 4. (Mezzi impiegati per la ricerca e la raccolta)

1. Per la ricerca e la raccolta dei campioni di fossili o di minerali da collezione possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di tre chilogrammi, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore ad un metro e sessanta centimetri.

 

2. E' vietato l'uso di materiale esplosivo, salva autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente per motivi di particolare interesse di studio o di documentazione.

 

3. L'utilizzo di mezzi meccanici è consentito nel caso di raccolta con metodologia da segnalare nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 6.

 

     Art. 5. (Limiti della ricerca)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'attività di ricerca sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore tolleranza di due chilogrammi.

 

     Art. 6. (Autorizzazione)

1. Ove consentito e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione è subordinata all'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura competente, provvede al rilascio dell'autorizzazione in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, dettando prescrizioni tecniche di estrazione e di recupero ambientale del sito che garantiscano l'equilibrio idrogeologico dell'area, dello stato umifero, dell'integrità dell'eventuale parte restante del giacimento, al fine di evitare pregiudizi alla flora e alla fauna. Copia dell'autorizzazione è inviata, per conoscenza, alla struttura competente.

 

2. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura competente, determina le modalità di effettuazione della raccolta e gli adempimenti connessi, compresi quelli intesi ad assicurare il Comune in merito alla corretta effettuazione dei lavori ed al recupero ambientale.

 

3. Qualora l'area ricada in zona soggetta a vincolo, il Comune provvede a richiedere il necessario nulla osta alle autorità preposte al vincolo.

 

     Art. 7. (Limiti della raccolta)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'attività di raccolta sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore tolleranza di cinque chilogrammi.

 

     Art. 8. (Piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione)

1. La piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), fino al limite di due chilogrammi al giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore.

 

2. La raccolta di quantitativi superiori a due chilogrammi è soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 9. (Ripristino)

1. La ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione non devono recare alterazioni permanenti all'ambiente naturale.

 

2. E' fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all'immediato ripristino del sito, con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento adeguato alle particolari caratteristiche originarie della zona.

 

     Art. 10. (Divieto di commercializzazione)

1. I fossili ed i minerali da collezione raccolti nel territorio regionale non possono essere oggetto di commercio, salvo particolare autorizzazione, a fini didattici, scientifici o culturali, a favore di enti pubblici o associazioni rilasciata dalla Giunta regionale per l'acquisizione di pezzi unici o di intere collezioni.

 

     Art. 11. (Pezzi di particolare valore scientifico)

1. I titolari di autorizzazioni alla raccolta di fossili e di minerali da collezione sono tenuti a segnalare alla struttura competente i pezzi unici che presentano particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività.

 

     Art. 12. (Polizia mineraria)

1. I lavori di sicurezza e di estrazione dei fossili e dei minerali da collezione sono soggetti alle disposizioni sulla polizia mineraria di cui alla di cui alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

 

     Art. 13. (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e sulle prescrizioni contenute nell'autorizzazione spetta al Comune territorialmente competente, al personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 76 della l.r. 5/2008, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e, nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, alla struttura competente.

 

     Art. 14. (Sanzioni)

1. L'ente che rilascia l'autorizzazione irroga le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di:

 

a) una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000, nel caso di ricerca di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente legge;

 

b) una somma di denaro da euro 3.000 a euro 24.000, nel caso di raccolta di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente legge;

 

c) una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000, nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6;

 

d) una somma di denaro da euro 10.000 a euro 30.000 nel caso d'impiego di esplosivi senza l'autorizzazione ovvero in maniera non conforme alle prescrizioni della stessa.

 

2. L'ente che rilascia l'autorizzazione, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, può disporre la confisca dei fossili e dei minerali da collezione estratti e dell'attrezzatura non conforme a quanto previsto dall'articolo 4 e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.

 

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dall'ente che ha accertato la violazione. Per la Regione, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione ed i relativi proventi sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

 

     Art. 15. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15 (Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili), è abrogata.

2. E', inoltre, abrogato il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41.