§ 5.9.3 - Legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108.
Norme per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.9 cave, miniere e torbiere
Data:22/12/1987
Numero:108

§ 5.9.3 - Legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108.

Norme per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate.

(B.U. 11 gennaio 1988, n. 1, S.S. 21 gennaio 1988, n. 4).

 

(Abrogata dall'art. 29 della L.R. 11 luglio 1996, n. 15).