§ 5.9.1 - Legge regionale 8 febbraio 1958, n. 1.
Norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.9 cave, miniere e torbiere
Data:08/02/1958
Numero:1


Sommario
Art. 1.      La Regione della Valle d'Aosta, a' sensi degli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4 e 11 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, esercita sulle [...]
Art. 2.      Le norme della presente legge regionale non si applicano alle miniere esistenti nel territorio della Valle d'Aosta che, alla data del 7 settembre 1945, abbiano già formato oggetto di concessioni [...]
Art. 3.      I permessi per ricerche minerarie e le subconcessioni che la Regione rilascia per la coltivazione e utilizzazione di miniere sono istruiti e rilasciati secondo la procedura e le norme tecniche [...]
Art. 4.      I poteri e le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitati dagli organi della Regione.
Art. 5.      Le domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta e le domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è [...]
Art. 6.      Alla istruttoria delle domande di cui al primo comma del precedente articolo 5 provvede l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere -, in conformità alle norme di legge [...]
Art. 7.      Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni dei competenti organi regionali, provvede con decreto:
Art. 8.      Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni della Giunta regionale, provvede alle richieste tendenti ad ottenere, a beneficio della Regione, la declaratoria di [...]
Art. 9.      I subingressi nelle domande per ricerche minerarie e nelle domande per subconcessioni minerarie devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione.
Art. 10.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.9.1 - Legge regionale 8 febbraio 1958, n. 1. [1]

Norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta.

(B.U. 15 febbraio 1958).

 

Art. 1.

     La Regione della Valle d'Aosta, a' sensi degli articoli 2 (lettera i), 3 (lettera e), 4 e 11 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, esercita sulle miniere esistenti nel suo territorio e di cui è concessionaria i poteri e le attribuzioni già di pertinenza dello Stato.

 

     Art. 2.

     Le norme della presente legge regionale non si applicano alle miniere esistenti nel territorio della Valle d'Aosta che, alla data del 7 settembre 1945, abbiano già formato oggetto di concessioni assentite dallo Stato e alle quali sia già seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge e dagli atti di concessione.

 

     Art. 3.

     I permessi per ricerche minerarie e le subconcessioni che la Regione rilascia per la coltivazione e utilizzazione di miniere sono istruiti e rilasciati secondo la procedura e le norme tecniche previste dalle leggi dello Stato, integrate dalle norme della presente legge regionale e dalle eventuali successive.

 

     Art. 4.

     I poteri e le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 sono esercitati dagli organi della Regione.

     Sull'accoglimento e sulla reiezione delle domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta e sulla decadenza dei permessi di ricerca decide la Giunta regionale.

     Sull'accoglimento e sulla reiezione delle domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria e sulla decadenza dalle subconcessioni, nei casi previsti dalla legge, decide il Consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     Le domande di permesso per ricerche minerarie nel territorio della Valle d'Aosta e le domande di subconcessione per la coltivazione e utilizzazione delle miniere di cui la Regione è concessionaria debbono essere presentate all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere.

     I versamenti ed i depositi attinenti alle istruttorie delle domande suddette, nonché i canoni e gli altri gravami fiscali, debbono essere effettuati alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6.

     Alla istruttoria delle domande di cui al primo comma del precedente articolo 5 provvede l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici - Ufficio Acque e Miniere -, in conformità alle norme di legge e di regolamento.

 

     Art. 7.

     Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni dei competenti organi regionali, provvede con decreto:

     1) al rilascio dei permessi di ricerca di miniere;

     2) al rilascio delle subconcessioni per lo sfruttamento delle miniere di cui la Regione è concessionaria;

     3) alla reiezione delle domande di permesso di ricerca di miniere e delle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere di cui la Regione è concessionaria;

     4) alla declaratoria di decadenza dei permessi di ricerca mineraria nei casi e secondo le norme di legge;

     5) alla declaratoria di decadenza dalle subconcessioni per lo sfruttamento di miniere assentite dalla Regione, per inadempienza degli obblighi posti a carico dei subconcessionari, nei casi e secondo le norme di legge;

     6) alle autorizzazioni per i subingressi nelle domande di permesso di ricerca mineraria e nelle domande di subconcessione per lo sfruttamento di miniere;

     7) alle autorizzazioni per le cessioni delle subconcessioni di sfruttamento minerario assentite dalla Regione.

 

     Art. 8.

     Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni della Giunta regionale, provvede alle richieste tendenti ad ottenere, a beneficio della Regione, la declaratoria di decadenza delle concessioni minerarie già assentite dallo Stato sino al 7 settembre 1945, nei casi di non avvenuto sfruttamento nei termini prescritti e negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

 

     Art. 9.

     I subingressi nelle domande per ricerche minerarie e nelle domande per subconcessioni minerarie devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione.

     Le subconcessioni minerarie assentite dalla Regione non possono essere cedute, in tutto o in parte, senza che gli interessati abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione della Regione, previa richiesta motivata.

 

     Art. 10.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.R. 13 marzo 2008, n. 5.