§ 5.6.39 - Legge regionale 29 novembre 1994, n. 72.
Concessione di contributi regionali a favore dell'Associazione tra gli intermediari creditizi e finanziari valdostani (Assocredito valdostana).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.6 associazionismo e cooperazione
Data:29/11/1994
Numero:72


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Entità del contributo).
Art. 3.  (Condizioni).
Art. 4.  (Modalità).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Variazioni di bilancio).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.6.39 - Legge regionale 29 novembre 1994, n. 72.

Concessione di contributi regionali a favore dell'Associazione tra gli intermediari creditizi e finanziari valdostani (Assocredito valdostana).

(B.U. 6 dicembre 1994, n. 52).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Per sostenere la costituzione e lo sviluppo dell'Associazione tra gli intermediari creditizi e finanziari valdostani (Assocredito valdostana), strumento atto a favorire il coordinamento delle attività e la ricerca di strategie comuni tra gli intermediari creditizi e finanziari di emanazione regionale, nell'interesse generale della crescita dell'economia valdostana e del miglioramento dei servizi per gli operatori locali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo a sostegno dell'avviamento delle attività dell'associazione per gli anni 1994, 1995 e 1996.

 

     Art. 2. (Entità del contributo).

     1. Il contributo è previsto nella misura massima di lire 100 milioni per il 1994 e di lire 200 milioni annui per gli anni 1995 e 1996.

 

     Art. 3. (Condizioni).

     1. L'erogazione dei contributi, che non potrà in ogni caso superare la quota del cinquanta per cento delle entrate annue dell'associazione, è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo statuto;

     b) assenza di fini di lucro;

     c) presentazione dei bilanci;

     d) svolgimento effettivo di attività di coordinamento, di promozione e di assistenza tecnica degli associati, nonché di funzioni di collegamento tra gli associati e la Regione autonoma e gli altri enti territoriali locali.

 

     Art. 4. (Modalità).

     1. L'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, previa istruttoria della Direzione generale delle finanze, propone alla Giunta regionale la concessione dei contributi entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell'Assocredito valdostana del programma di attività e del bilancio preventivo nonché, per gli anni successivi al primo, del consuntivo dell'anno precedente.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 500 milioni per il triennio 1994/1996, di cui lire 100 milioni per il 1994, grava sull'istituendo capitolo 35950 (Contributi a favore della Assocredito valdostana per l'avviamento e lo sviluppo della propria attività) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono ripartite indicativamente nel seguente modo:

     a) anno 1995: lire 200 milioni;

     b) anno 1996: lire 200 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere si provvede:

     a) per il 1994 mediante utilizzo, per lire 100 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (B.1.1.2.);

     b) per il 1995 e il 1996 mediante utilizzo, per lire 200 milioni annui, delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1994/1996 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 1 al bilancio stesso (B.1.1.2.).

     3. A decorrere dal 1995 le quote potranno essere rideterminate con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

 

     Art. 6. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia di cassa:

     a) in diminuzione:

     cap. 69000 "Fondo globale per spese correnti"

     lire 100.000.000;

     b) in aumento:

     programma regionale: 2.1.2.07.

     codificazione: 2.1.1.6.2.2.10.32.3.19.

     cap. 35950 (di nuova istituzione)

     "Contributi a favore della Assocredito valdostana per l'avviamento e lo sviluppo della propria attività"

     lire 100.000.000.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.