§ 5.5.34 - Legge regionale 19 agosto 1992, n. 44.
Modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, concernente "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:19/08/1992
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Variazioni di bilancio).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.5.34 - Legge regionale 19 agosto 1992, n. 44. [1]

Modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, concernente "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani".

(B.U. 25 agosto 1992, n. 37).

 

     Art. 1. (Finalità). [2]

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Il maggiore onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, previsto in L. 1.000.000.000 per l'anno 1992, graverà sul capitolo 47500 del bilancio per l'anno in corso.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 - Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento, a valere sulla residua disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 concernente "Interventi per favorire l'installazione negli stabilimenti industriali di impianti anti - inquinamento ambientale (Codice C. 1.3.)".

     3. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri per l'applicazione dell'articolo 4, comma uno e due, della legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, sono determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

 

     Art. 3. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     in diminuzione

     Capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " Lire 1.000.000.000

     In aumento

     Capitolo 47500 la cui denominazione viene così modificata " Contributi a consorzi e a società consortili per la costruzione, l'acquisto, il recupero funzionale o l'ampliamento di fabbricati destinati all'attività di imprese artigiane "

     Lr 24 gennaio 1989, n. 9, articolo 4, comma secondo

     Lr 19 agosto 1992, n. 44 Lire 1.000.000.000

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quelli della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[2] Sostituisce la lett. b), comma 1, dell'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1989, n. 9.