§ 5.3.10 - Legge regionale 6 giugno 1980, n. 24.
Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.3 alpinismo
Data:06/06/1980
Numero:24

§ 5.3.10 - Legge regionale 6 giugno 1980, n. 24.

Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino.

(B.U. 3 luglio 1980, n. 6).

 

(Abrogata dall'art. 21 della L.R. 26 aprile 1993, n. 21).