§ 5.3.8 - L.R. 11 agosto 1975, n. 39.
Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.3 alpinismo
Data:11/08/1975
Numero:39


Sommario
Art. 11.  Soccorso alpino valdostano.
Art. 18.  Contributi finanziari della Regione.


§ 5.3.8 - L.R. 11 agosto 1975, n. 39. [1]

Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta.

(B.U. 9 settembre 1975, n. 10).

 

     Artt. 1-10. [2]

     (Omissis).

 

Art. 11. Soccorso alpino valdostano. [3]

     [Per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di soccorso alpino nella Valle d'Aosta è costituito il "Soccorso alpino valdostano", ente a base associativa, fornito di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.

     Esso opera da solo o d'intesa col Corpo nazionale soccorso alpino del Club alpino italiano o con altri organismi.

     Il "Soccorso alpino valdostano" partecipa all'attività dell'Ufficio regionale della protezione civile, istituito con legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4.

     In particolare, nell'àmbito della protezione civile, il "Soccorso alpino valdostano", per quanto di competenza della Regione, concorre alla predisposizione ed attuazione degli interventi di soccorso e di prima assistenza, atti a fronteggiare situazioni di emergenza in montagna: organizza, stipulando a tal fine apposita convenzione da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale e avvalendosi dei propri soci, un servizio di pronto intervento tecnico, sanitario e di ascolto radio-telefonico 24 ore su 24, presso il centro operativo regionale della protezione civile.

     Sono, di diritto, soci effettivi dell'ente "Soccorso alpino valdostano" tutte le guide e aspiranti guide in attività di servizio che sono soci dell'Unione valdostana guide di alta montagna: sono ammessi inoltre come soci aggiunti i maestri di sci o altri volontari operanti in particolare nel settore sanitario la cui richiesta di iscrizione sia accolta dagli organi direttivi del "Soccorso alpino valdostano", a norma di statuto.

     Partecipano all'assemblea del "Soccorso alpino valdostano" con voto deliberativo i soci effettivi; i soci aggiunti possono partecipare senza diritto di voto.

     Lo statuto del "Soccorso alpino valdostano" e i regolamenti che disciplinano il servizio di soccorso sono deliberati dall'assemblea a maggioranza dei soci effettivi e sono approvati dalla Giunta regionale.

     Il "Soccorso alpino valdostano" ha un bilancio proprio, alimentato dai compensi per le prestazioni di soccorso, dai contributi erogati dalla Regione a norma del successivo art. 18 e da ogni altra eventuale entrata.

     La revisione dei conti del "Soccorso alpino valdostano" è affidata ad apposito organo collegiale di cui lo statuto del "Soccorso alpino valdostano" medesimo disciplina composizione e funzionamento: di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'assessore regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.

     Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, gli organi direttivi del "Soccorso alpino valdostano", nominati e funzionanti a norma di statuto, possono essere disciolti con decreto del presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della giunta adottata su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale.

     Con il medesimo decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario straordinario il quale provvede all'ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi direttivi.

     Le tariffe per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso e le indennità spettanti a coloro che prendono parte alle operazioni di soccorso, nonché a coloro che svolgono il servizio di pronto intervento tecnico, sanitario e ascolto radio-telefonico sono stabilite con decreto dell'assessore regionale dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, su proposta del "Soccorso alpino valdostano".]

 

     Artt. 12-17. [4]

     (Omissis).

 

     Art. 18. Contributi finanziari della Regione. [5]

     [La Regione:

     a) (omissis)

     b) eroga un contributo annuo all'ente "Soccorso alpino valdostano" a pareggio del bilancio relativo all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di soccorso alpino. La Regione, sulla base del bilancio preventivo presentato dal "Soccorso alpino valdostano", eroga, all'inizio di ogni anno un acconto sul contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo.

     Eroga, inoltre, un corrispettivo annuo da determinarsi sulla base della convenzione, di cui all'art. 1 della presente legge che sostituisce l'art. 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, per il servizio di pronto soccorso tecnico, sanitario e di ascolto radio telefonico.

     Si intendono come spese per l'attuazione di tale ultimo servizio le indennità corrisposte dall'ente "Soccorso alpino valdostano" a coloro che svolgono il servizio di pronto soccorso nonché tutte le spese previste dalla convenzione.]

     c)-d) (omissis)

 

     Artt. 19-22. [6]

     (Omissis).

 


[1] Legge abrogata dall'art. 30 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7, con le eccezioni previste a norma dell'art. 34 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[2] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 17 aprile 2007, n. 5.

[4] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7

[5] Articolo già parzialmente abrogato dall'art. 30 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7 - secondo le precisazioni previste dall'art. 34 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, e ora completamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 17 aprile 2007, n. 5.

[6] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.