§ 5.3.3 - Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2.
Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.3 alpinismo
Data:10/01/1961
Numero:2

§ 5.3.3 - Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2.

Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino.

(B.U. 31 gennaio 1961).

 

(Abrogata dall'art. 21 della L.R. 26 aprile 1993, n. 21).