§ 5.2.70 - Legge regionale 23 maggio 1997, n. 19.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), già modificata dalle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:23/05/1997
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. L'onere previsto dalla presente legge graverà sugli stanziamenti già iscritti al cap. 41720 (Contributi nel settore del miglioramento fondiario)


§ 5.2.70 - Legge regionale 23 maggio 1997, n. 19. [1]

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), già modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19, 23 dicembre 1991, n. 84 e 28 febbraio 1994, n. 5.

(B.U. 3 giugno 1997, n. 25).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4.

     1. L'onere previsto dalla presente legge graverà sugli stanziamenti già iscritti al cap. 41720 (Contributi nel settore del miglioramento fondiario).

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[2] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 6 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[3] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[4] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 11 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.