§ 5.2.66 - Legge regionale 5 maggio 1995, n. 14.
Interpretazione autentica della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:05/05/1995
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito delle associazioni di produttori agricoli di cui all'art. 6, comma 4 e all'art. 22, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di [...]
Art. 2.      1. Le provvidenze concesse ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 30/1984, e successive modificazioni, per la ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali sono riferibili anche a [...]


§ 5.2.66 - Legge regionale 5 maggio 1995, n. 14. [1]

Interpretazione autentica della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni.

(B.U. 16 maggio 1995, n. 22).

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito delle associazioni di produttori agricoli di cui all'art. 6, comma 4 e all'art. 22, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, sono comprese le forme associative in agricoltura legalmente costituite ai fini della gestione in comune di latterie turnarie e di forni frazionali.

 

     Art. 2.

     1. Le provvidenze concesse ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 30/1984, e successive modificazioni, per la ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali sono riferibili anche a ricostruzioni e sistemazioni parziali del fabbricato, a condizione che venga garantita la salvaguardia globale della struttura e ferma restando, in ogni caso, la necessità che il fabbricato oggetto dell'intervento sia censito come rurale.

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.