§ 4.17.7 - Legge regionale 9 luglio 1990, n. 45.
Promozione di una fondazione per le biotecnologie.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.17 ricerca
Data:09/07/1990
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Denominazione e scopo).
Art. 2.  (Finalità e compiti).
Art. 3.  (Struttura dell'ente).
Art. 4.  (Patrimonio).
Art. 5.  (Contributi).
Art. 6.  (Statuto).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 8.  (Variazioni di bilancio).
Art. 9.  (Urgenza).


§ 4.17.7 - Legge regionale 9 luglio 1990, n. 45.

Promozione di una fondazione per le biotecnologie.

(B.U. 17 luglio 1990, n. 29).

 

Art. 1. (Denominazione e scopo).

     1. La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, al fine di favorire e sostenere attività di studio e ricerca nel campo delle biotecnologie, promuove, in accordo con la Regione Piemonte, la Fiat e la Fondazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino per la Cultura, la Scienza e l'Arte, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una fondazione denominata "Fondazione per le Biotecnologie", con sede in Torino.

 

     Art. 2. (Finalità e compiti).

     1. La Fondazione di cui all'articolo 1 persegue le seguenti finalità:

     a) promuove gli interscambi scientifici ed il sostegno dell'attività di ricerca;

     b) realizza corsi sulle biotecnologie, l'istituzione di borse di studio, realizza giornate e corsi di informazione per studiosi e ricercatori, docenti e operatori di diverse discipline;

     c) organizza conferenze, convegni, seminari e azioni informative presso le principali istituzioni culturali.

 

     Art. 3. (Struttura dell'ente).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all'uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di cui all'articolo 1, a condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

     a) la Fondazione deve essere amministrata da un organo composto da membri designati dagli enti fondatori nella misura di due per ciascuno di essi, oltre il Presidente;

     b) i componenti dell'organo di amministrazione designati dalla Regione devono essere scelti dalla Giunta regionale;

     c) il Presidente, eletto dall'organo di amministrazione, è scelto fra personalità della comunità scientifica internazionale;

     d) deve essere istituito, a norma di Statuto, un Comitato scientifico, nominati dall'organo di amministrazione, che formuli proposte sull'attività di studio e ricerca;

     e) un membro effettivo e uno supplente dell'organo di revisione, nominati a norma di Statuto, devono essere scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti residenti in Valle d'Aosta.

 

     Art. 4. (Patrimonio).

     1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all'articolo 1 mediante l'assegnazione di una somma capitale di lire 100.000.000.

 

     Art. 5. (Contributi).

     1. La Regione eroga a favore della Fondazione di cui all'articolo 1 un contributo annuo, a decorrere dal 1990, a titolo di concorso al finanziamento dell'attività della Fondazione medesima.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è stabilito, per l'anno 1990, in lire 100.000.000.

     3. Negli anni successivi l'ammontare del contributo è determinato con legge di bilancio [1].

     4. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono essere disposte con successive leggi regionali.

 

     Art. 6. (Statuto).

     1. Le norme sulla struttura, sull'organizzazione e sul funzionamento della Fondazione di cui all'articolo 1 sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente legge.

     2. Le modifiche dello Statuto, prima di essere deliberate dall'organo di amministrazione della Fondazione, devono essere sottoposte alla approvazione degli enti fondatori; per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 4 e 5 graveranno sui capitoli di nuova istituzione 46380 e 46385 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1990 mediante prelevamento della somma di lire 200.000.000 del Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)", a valere sull'accantonamento relativo ad interventi finanziari per l'acquisto di beni patrimoniali; per detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 6.800.000.000.

     3. Alla copertura degli oneri per gli anni 1991 e 1992 si provvede mediante l'utilizzo di lire 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992.

 

     Art. 8. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1990 vengono apportate le seguenti variazioni:

     In diminuzione

     Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)". L. 200.000.000

     In aumento

     Programma regionale: 2.2.4.08. "Attività culturali e scientifiche"

     Codificazione: 2.1.2.4.2.3.06.30.02.

     Cap. 46380 (di nuova istituzione)

     "Assegnazione per concorso alla formazione del patrimonio iniziale della " Fondazione per le Biotecnologie ", con sede in Torino"

     - LR 9 luglio 1990, n. 45 articolo 4 L. 100.000.000

     Codificazione: 2.1.1.6.2.2.06.30.02.

     Cap. 46385 (di nuova istituzione)

     "Contributo per concorso al finanziamento dell'attività della " Fondazione per le Biotecnologie", con sede in Torino"

     LR 9 luglio 1990, n. 45 articolo 5 L. 100.000.000

     Totale in aumento L. 200.000.000

 

     Art. 9. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Allegati:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 14 gennaio 1994, n. 2.