§ 4.15.97 - Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50.
Interventi propedeutici all'applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:27/12/1996
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Competenze nella gestione delle iniziative).
Art. 3.  (Modalità attuative).
Art. 4.  (Assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 6.  (Variazioni di bilancio).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.15.97 - Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50.

Interventi propedeutici all'applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione.

(B.U. 14 gennaio 1997, n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nel quadro degli interventi di politica scolastica in vista della piena applicazione degli artt. 39 e 40 dello Statuto Speciale nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione, è prevista la realizzazione di:

     a) iniziative finalizzate ad una specifica formazione linguistica, pedagogica e disciplinare del personale direttivo e docente;

     b) progetti educativi e didattici rivolti agli studenti.

 

     Art. 2. (Competenze nella gestione delle iniziative).

     1. Le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono realizzate dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, in conformità delle disposizioni contrattuali vigenti in materia di aggiornamento del personale scolastico direttivo e docente; gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche mediante appositi trasferimenti di fondi.

 

     Art. 3. (Modalità attuative).

     1. Le iniziative di formazione del personale direttivo e docente rientrano nel piano regionale di aggiornamento approvato annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

     2. I progetti educativi e didattici sono individuati dalle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria attività di programmazione didattico-educativa, tenuto conto prioritariamente dei seguenti criteri:

     a) promozione della competenza plurilinguistica, presa di coscienza dell'eredità culturale regionale e valorizzazione del dialogo interculturale;

     b) continuità pedagogica con la scuola secondaria di primo grado;

     c) uso veicolare della lingua francese nelle discipline e nei progetti pluridisciplinari;

     d) collaborazione di docenti ed esperti di paesi francofoni come supporto alle attività didattiche;

     e) utilizzo ed elaborazione di materiale didattico ed informatico in lingua francese.

 

     Art. 4. (Assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche).

     1. I criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche sono approvati annualmente con deliberazione della Giunta regionale [1].

     2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alla determinazione e al trasferimento dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base della valutazione dei progetti formulata dall’Ufficio ispettivo-tecnico dell’assessorato regionale competente in materia di istruzione [2].

     3. Gli oneri derivanti dai finanziamenti di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge grava sui capitoli di nuova istituzione 55160 e 55910 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e pluriennale 1996-1998.

     2. Alla copertura degli oneri di Lire 500.000.000 per l'anno 1996 e di Lire 300.000.000 annue per il 1997 e il 1998, previsti per l'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio della Regione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 a valere sugli appositi accantonamenti previsti al punto D-7 (Innovazioni per la scuola media superiore) dell'allegato n. 1 ai bilanci medesimi.

     3. A decorrere dal 1999 gli oneri saranno determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

 

     Art. 6. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1996, anche in termini di cassa:

 

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti"

     anno 1996 Lire 500.000.000

     anno 1997 Lire 300.000.000

     anno 1998 Lire 300.000.000

 

b) in aumento:

programma regionale: 1.2.2.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.6.4.

capitolo 55910 (di nuova istituzione)

"Oneri per iniziative finalizzate ad una specifica formazione linguistica,

pedagogica e disciplinare del personale direttivo e docente, in vista

dell'applicazione degli artt. 39 e 40 dello Statuto Speciale nelle scuole

secondarie di secondo grado della Regione".

     anno 1996 Lire 250.000.000

     anno 1997 Lire 150.000.000

     anno 1998 Lire 150.000.000.

 

programma regionale: 2.2.4.01.

codificazione: 1.1.1.6.2.2.6.4.

capitolo 55160 (di nuova istituzione)

"Trasferimenti di fondi alle istituzioni scolastiche per progetti educativi

e didattici rivolti agli studenti, in vista dell'applicazione degli artt.

39 e 40 dello Statuto Speciale nelle scuole secondarie di secondo grado

della Regione".

     anno 1996 Lire 250.000.000

     anno 1997 Lire 150.000.000

     anno 1998 Lire 150.000.000.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.