§ 4.15.93 - Legge regionale 22 agosto 1994, n. 53.
Norme per l'attuazione degli art. 39 e 40 dello Statuto speciale nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:22/08/1994
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Dotazione organica dei ruoli del personale docente).
Art. 3.  (Gestione delle risorse).
Art. 4.  (Modalità applicative).
Art. 5.  (Formazione del personale).
Art. 6.  (Valutazione dei risultati prodotti dagli adattamenti).
Art. 7.  (Norma transitoria).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.15.93 - Legge regionale 22 agosto 1994, n. 53.

Norme per l'attuazione degli art. 39 e 40 dello Statuto speciale nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta.

(B.U. 30 agosto 1994, n. 37 - 2° S.O.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge detta norme preordinate a rendere effettivo il perseguimento, nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta, delle specifiche finalità educative individuate dagli adattamenti dei programmi di insegnamento dello Stato alle necessità locali, previsti dagli art. 39 e 40 dello Statuto speciale.

 

     Art. 2. (Dotazione organica dei ruoli del personale docente).

     1. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi previsti dagli adattamenti dei programmi vigenti alle necessità locali, a partire dall'anno scolastico 1994/1995 vengono incrementate le dotazioni organiche di posti comuni di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo grado. L'aumento è definito annualmente in relazione al numero di classi funzionanti a tempo normale e in relazione alla diversa costituzione delle cattedre afferenti a ciascuna classe di concorso. I criteri di definizione della dotazione organica sono determinati con ordinanza dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali.

     2. La dotazione organica globale dei ruoli del personale docente è assegnata per intero ad ogni istituzione scolastica fin dall'avvio della generalizzazione dell'educazione bilingue nelle scuole secondarie di primo grado [1].

     3. La dotazione organica delle classi che adottano il tempo prolungato rimane definita sulla base delle norme attualmente in vigore.

     4. Rimangono ferme le disposizioni che regolano l'istituzione di posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap.

     5. Contestualmente alla determinazione del nuovo contingente organico si procede alla soppressione delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) dei ruoli regionali per la scuola secondaria di primo grado e all'assorbimento su posti comuni del personale docente che risulti titolare sui predetti posti DOA.

 

     Art. 3. (Gestione delle risorse).

     1. L'organico di ciascun istituto, determinato ai sensi dell'art. 2, è funzionale alla piena realizzazione dell'educazione bilingue nel quadro di una programmazione educativa finalizzata, sulla base di una maggiore disponibilità di risorse, anche ad un progressivo recupero delle situazioni di svantaggio e dispersione scolastica ed all'inserimento, con interventi didattici di tipo individualizzato e di supporto, di alunni provenienti da altre regioni italiane e da altri paesi.

 

     Art. 4. (Modalità applicative).

     1. Gli organi collegiali di istituto, nell'ambito delle rispettive competenze e della propria autonomia progettuale e gestionale, individuano le modalità di applicazione dei programmi e dei relativi adattamenti tramite l'elaborazione di progetti educativi disciplinari ed interdisciplinari che consentano forme di organizzazione modulare e ambiti di flessibilità curriculare in relazione agli obiettivi connessi con la programmazione educativa e didattica.

 

     Art. 5. (Formazione del personale).

     1. A decorrere dall'anno scolastico 1994/1995 è organizzato un piano formativo pluriennale che coinvolge tutti i capi di istituto e tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado.

     2. Alla definizione del piano, che è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, concorrono l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), università italiane e dell'area francofona e collegi dei docenti, in relazione alle rispettive funzioni.

     3. La formazione del personale è strutturata tenendo conto dei bisogni espressi e delle priorità formative indicate dagli interessati.

 

     Art. 6. (Valutazione dei risultati prodotti dagli adattamenti).

     1. La valutazione dei risultati prodotti dagli adattamenti è condotta periodicamente da un comitato tecnico-consultivo costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione.

 

     Art. 7. (Norma transitoria).

     1. Per l'anno scolastico 1994/1995 la dotazione organica di posti comuni di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo grado è aumentata in misura non superiore al venti per cento dell'organico complessivo, nel rispetto delle norme di cui all'art. 2.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Le spese per la retribuzione dei docenti, in applicazione dell'art. 2 della presente legge, valutate in lire 941.810.000 per l'anno 1994 e annue lire 2.354.510.000 per gli anni successivi, gravano sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 54700 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Stipendi ed altri assegni fissi) e 54701 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.

     2. Le spese per la formazione del personale, in applicazione dell'art. 5 della presente legge, valutate in lire 50.000.000 per l'anno 1994 e in annue lire 100.000.000 per gli anni successivi gravano sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 55900 (Spese per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.