§ 4.15.2 - Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1.
Corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:10/01/1961
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, aventi almeno cinque anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il [...]
Art. 2.      Alla concessione degli assegni annuali provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
Art. 3.      Le spese per la concessione degli assegni di cui all'articolo 1, previste in annue L. 2.000.000 (duemilioni), saranno approvate e finanziate dalla Giunta mediante imputazione al capitolo di [...]
Art. 4.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.15.2 - Legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1.

Corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di servizio, con almeno 15 anni di insegnamento e che abbiano raggiunto il 55° anno di età.

(B.U. 31 gennaio 1961).

 

Art. 1.

     Agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, aventi almeno cinque anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il cinquantesimo anno di età e non fruiscano di trattamento di quiescenza di importo superiore al minimo stabilito dalla legge per le pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è concesso dalla Regione un assegno annuale di riconoscimento di Lire diecimila per ogni anno di servizio prestato [1].

 

     Art. 2.

     Alla concessione degli assegni annuali provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

     Gli assegni saranno corrisposti a semestri anticipati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di concessione.

 

     Art. 3.

     Le spese per la concessione degli assegni di cui all'articolo 1, previste in annue L. 2.000.000 (duemilioni), saranno approvate e finanziate dalla Giunta mediante imputazione al capitolo di spesa 157 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario: "Spese per sussidi a Scuole parificate e premi e indennità varie al personale insegnante delle Scuole sussidiate e contributi, sussidi e premi straordinari di studio" ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci della Regione per i successivi esercizi finanziari.

 

     Art. 4.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1972, n. 48 con effetto a decorrere dal primo gennaio 1972.