§ 4.13.21 - Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 2.
Intervento finanziario per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.13 handicap, portatori
Data:12/01/1993
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 3.  (Variazioni di bilancio).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.13.21 - Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 2.

Intervento finanziario per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap.

(B.U. 19 gennaio 1993, n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Per la realizzazione di un centro agricolo per portatori di handicap è approvata la spesa di lire 500.000.000.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per le finalità di cui al comma uno.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500.000.000, graverà sul capitolo 61620 "Spese per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicaps" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (Tutela, assistenza e promozione sociale - E. 7).

 

     Art. 3. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     a) in diminuzione:

     cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 500.000.000

     b) in aumento:

     cap. 61620 " Spese per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicaps.

     Legge regionale 2 gennaio 1993, n. 2 " lire 500.000.000

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.