§ 4.13.7 - Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89.
Norme integrative alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente: interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.13 handicap, portatori
Data:28/12/1983
Numero:89


Sommario
Art. 1.      Tra gli enti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, e che possono beneficiare delle sovvenzioni previste dall'articolo 2, lettera a) della stessa legge regionale, [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      La copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata dalla autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 52
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 4.13.7 - Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89.

Norme integrative alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente: interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità [1].

(B.U. 29 dicembre 1983, n. 24).

 

Art. 1.

     Tra gli enti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, e che possono beneficiare delle sovvenzioni previste dall'articolo 2, lettera a) della stessa legge regionale, sono comprese le cooperative che abbiano sede nel territorio regionale.

 

     Art. 2. [2]

     1. Alle cooperative che hanno come soci o dipendenti persone con disabilità, come individuate dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, il contributo per il costo della persona occupata può essere concesso in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente, per il periodo di occupazione del lavoratore, sino all'80 per cento dei costi salariali.

     2. Ai sensi della normativa europea vigente, possono essere, inoltre, riconosciuti in regime de minimis sino all'80 per cento i costi relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di sostegno alle persone con disabilità.

     3. I contributi a favore di cooperative che non svolgono attività economica sul mercato o che svolgono attività meramente locali, non costituenti aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a copertura degli stessi costi di cui ai commi 1 e 2, con le medesime intensità. Nel caso in cui la cooperativa svolga anche attività economica o di natura non meramente locale, i contributi di cui al presente comma sono concessi per i costi riferiti alle sole attività non aventi rilevanza economica o di natura meramente locale, a condizione che il socio o il lavoratore disabile sia impiegato in tali attività. Il beneficio deve essere iscritto in apposita contabilità separata rispetto a quella concernente l'attività avente rilevanza economica o non meramente locale eventualmente svolta dalla cooperativa beneficiaria.

     4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. [3]

     Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione può derogare alla procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, per la concessione dei contributi.

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     La copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata dalla autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 52.

     La relativa spesa graverà sul capitolo n. 41660 Contributi per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, LR 11 agosto 1981, n. 54 e LR 24 agosto 1982, n. 52 " del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri [5].

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2013, n. 17.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 16 della L.R. 21 novembre 2012, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2013, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 17.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2013, n. 17.