§ 4.13.5 – L.R. 24 agosto 1982, n. 58.
Finanziamento della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.13 handicap, portatori
Data:24/08/1982
Numero:58


Sommario
Art. 1. È autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1982, la spesa annua di lire cento milioni per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, recante: "Interventi per favorire [...]
Art. 2. L'onere di lire cento milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, graverà sull'istituendo capitolo 41660 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e [...]
Art. 3. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni


§ 4.13.5 – L.R. 24 agosto 1982, n. 58. [1]

Finanziamento della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

(B.U. 11 ottobre 1982, n. 14).

 

Art. 1.

È autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1982, la spesa annua di lire cento milioni per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, recante: "Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps".

     Art. 2.

L'onere di lire cento milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, graverà sull'istituendo capitolo 41660 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982; per gli anni 1983 - 1984 con la disponibilità relativa a "Sicurezza sociale - 2.2.3.03. Assistenza sociale" del bilancio pluriennale 1982 - 1984; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

 

     Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

 

- Parte spesa

 

Variazioni in diminuzione:

 

Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)"

 

L. 100.000.000

 

Variazioni in aumento:

 

Cap. 41660 (di nuova istituzione) "Contributi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps. Legge regionale 11 agosto 1981, n. 54"

 

L. 100.000.000


[1] Abrogata dall’art. 6 della L.R. 14 ottobre 2002, n. 19 e fatta rivivere dall'art. 10 della L.R. 30 giugno 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.