§ 4.10.9 - Legge regionale 31 maggio 1983, n. 40.
Nuove norme concernenti l'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.10 farmacie
Data:31/05/1983
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'indennità di residenza per disagiato servizio, prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in [...]
Art. 2.      Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali con volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente, inferiore a 30 [...]
Art. 3.      Al titolare di dispensario farmaceutico, istituito ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, è concessa un'indennità di gestione pari a lire 1.000.000, ridotta del 50 percento nel caso che il [...]
Art. 4.      Le indennità e i contributi aggiuntivi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti dall'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, unicamente ai titolari, direttori responsabili e gestori [...]
Art. 5.      Le indennità sono corrisposte agli aventi diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 6.      La concessione dell'indennità di cui all'articolo 1 cesserà con l'istituzione dei dispensari farmaceutici che garantiscano la somministrazione di medicinali durante le ore notturne e durante i [...]
Art. 7.      Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 115.000.000, a decorrere dal primo gennaio 1983, fanno carico all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, la quale vi farà fronte [...]
Art. 8.      Le norme della presente legge si applicano a decorrere dal primo gennaio 1983 e con effetto da tale data è abrogata la legge regionale 24 aprile 1980, n. 16.


§ 4.10.9 - Legge regionale 31 maggio 1983, n. 40. [1]

Nuove norme concernenti l'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali.

(B.U. 10 giugno 1983, n. 12).

 

Art. 1.

     L'indennità di residenza per disagiato servizio, prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in Valle d'Aosta, è fissata in lire 4.000.000 annue.

     L'indennità è aumentata del 20 percento per la durata di 5 anni quando si tratti di farmacia di nuova istituzione aperta in distretto socio - sanitario sprovvisto di servizio farmaceutico.

     L'ammontare della indennità verrà periodicamente variato tenendo conto del variare del potere d'acquisto della moneta.

 

     Art. 2.

     Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali con volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente, inferiore a 30 milioni, compreso tra 30 milioni e 40 milioni e compreso tra 40 milioni e 50 milioni, è concesso un contributo aggiuntivo nella misura, rispettivamente, di lire 1.000.000; 800.000; 600.000.

     Qualora gli uffici finanziari competenti accertino un volume di affari, ai fini IVA, superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

 

     Art. 3.

     Al titolare di dispensario farmaceutico, istituito ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, è concessa un'indennità di gestione pari a lire 1.000.000, ridotta del 50 percento nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi gratuitamente a disposizione da enti locali.

 

     Art. 4.

     Le indennità e i contributi aggiuntivi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti dall'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, unicamente ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici che sono risultati regolarmente aperti al pubblico per tutto l'anno solare cui le indennità si riferiscono.

     Nel caso che la farmacia rurale o il dispensario farmaceutico siano stati aperti al pubblico nel corso dell'anno, le indennità e i contributi aggiuntivi saranno erogati proporzionalmente ai mesi di effettivo funzionamento della farmacia o del dispensario farmaceutico.

 

     Art. 5.

     Le indennità sono corrisposte agli aventi diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

     Per ottenere la concessione del contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 2, gli interessati debbono inoltrare domanda all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, corredata da:

una dichiarazione del sindaco attestante che la farmacia rurale o il dispensario farmaceutico sono stati regolarmente aperti nell'anno precedente, ovvero i periodi di apertura;

     copia della dichiarazione relativa al volume di affari ai fini dell'applicazione dell'IVA denunciato per l'anno precedente, con attestazione della conformità all'originale rilasciata dal competente ufficio IVA.

 

     Art. 6.

     La concessione dell'indennità di cui all'articolo 1 cesserà con l'istituzione dei dispensari farmaceutici che garantiscano la somministrazione di medicinali durante le ore notturne e durante i giorni festivi e pre - festivi.

 

     Art. 7.

     Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 115.000.000, a decorrere dal primo gennaio 1983, fanno carico all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, la quale vi farà fronte con le quote del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti.

 

     Art. 8.

     Le norme della presente legge si applicano a decorrere dal primo gennaio 1983 e con effetto da tale data è abrogata la legge regionale 24 aprile 1980, n. 16.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 28 febbraio 2008, n. 2.