| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Valle d'Aosta | 
| Materia: | 4. servizi sociali | 
| Capitolo: | 4.8 diritto allo studio | 
| Data: | 08/09/1999 | 
| Numero: | 26 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). | 
| Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). | 
| Art. 3. (Disposizioni transitorie). | 
| Art. 4. (Norma finanziaria). | 
| Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). | 
§ 4.8.31 - Legge regionale 8 settembre 1999, n. 26.
Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), già modificata dalla legge regionale 1 agosto 1994, n. 37.
(B.U. 10 settembre 1999, n. 40).
Art. 1. (Modifica all'articolo 2 della 
     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 13 della 
Art. 3. (Disposizioni transitorie).
     1. Sono fatti salvi i contributi assegnati per le scuole materne comunali nell'anno scolastico 1998/99 sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della 
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. L'applicazione della presente legge non comporta maggiori oneri e trova copertura sullo stanziamento scritto al capitolo 54265 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e pluriennale per gli anni 1999/2001 che prende la nuova denominazione "Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne locali e di scuole elementari sussidiate".
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Sostituisce la lett. e), comma 1, art. 2 della 
[2] Sostituisce l'art. 13 della