§ 4.7.24 - Legge regionale 8 marzo 1993, n. 11.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.7 beni culturali
Data:08/03/1993
Numero:11


Sommario
Art. 4. 
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Variazione di bilancio).
Art. 7.  (Disposizioni d'urgenza).


§ 4.7.24 - Legge regionale 8 marzo 1993, n. 11.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni culturali.

(B.U. 16 marzo 1993, n. 12).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4. [2]

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Il maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in annue lire 10.000.000 (diecimilioni), graverà sul capitolo 60080 del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1993 che assume la seguente nuova denominazione "Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione Beni Culturali ed Ambientali e gli ispettori onorari", e sui corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:

     - quanto all'anno 1993 mediante utilizzo per lire 10.000.000 (diecimilioni) dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" iscritto nel bilancio regionale 1993, a valere sulla previsione di cui all'allegato 8 del bilancio della regione (Programma F. 2.2.5.);

     - quanto agli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo per lire 20.000.000 (ventimilioni) delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1993/1995.

     3. A decorrere dal 1994 ad una eventuale rideterminazione degli oneri in base alle effettive necessità si provvederà con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

 

     Art. 6. (Variazione di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti modificazioni in termini di competenza e di cassa:

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione

     Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " (allegato 8 del bilancio della Regione per l'anno 1993 - Programma F. 2.2.5.) L. 10.000.000

     Variazione in aumento

     Cap. 66080 " Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione Beni Culturali e Ambientali e gli ispettori onorari " L. 10.000.000

 

     Art. 7. (Disposizioni d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituiscono gli artt. 1, 2, 3 della L.R. 10 giugno 1983, n. 56.

[2] Modifica l'art. 8 della L.R. 10 giugno 1983, n. 56.