§ 4.7.22 - Legge regionale 3 marzo 1992, n. 6.
Istituzione del Museo Minerario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.7 beni culturali
Data:03/03/1992
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Vigilanza).
Art. 3.  (Fondi per il funzionamento).
Art. 4.  (Norme finanziarie).
Art. 5.  (Variazioni di bilancio).


§ 4.7.22 - Legge regionale 3 marzo 1992, n. 6. [1]

Istituzione del Museo Minerario regionale.

(B.U. 10 marzo 1992, n. 11).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. E' istituito, con sede in Aosta, l'ente denominato Museo Minerario regionale [2].

     2. Il Museo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) [3].

     3. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo saranno stabilite dallo Statuto che verrà approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     4. Tutte le modifiche allo Statuto stesso saranno approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

     5. A norma di Statuto saranno costituiti un Consiglio direttivo, che avrà compiti di amministrazione del Museo, un Collegio dei revisori dei conti e un Comitato scientifico.

 

     Art. 2. (Vigilanza).

     1. [4].

     1 bis. Il Consiglio direttivo trasmette all'Assessore alla pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla loro approvazione, il bilancio preventivo, il piano di attività ed il conto consuntivo del Museo affinché l'attività dell'ente sia correttamente raccordata all'intera politica museologica della Regione Valle d'Aosta [5].

     2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta regionale potrà disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e nominare in sua vece un Commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto sociale.

 

     Art. 3. (Fondi per il funzionamento).

     1. Al funzionamento del Museo si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della regione nonché con i contributi di Enti e di privati.

 

     Art. 4. (Norme finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è valutato, a partire dall'anno 1992, in lire 80.000.000 annuali e graverà sull'istituendo capitolo 44910 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo della somma di lire 80.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento (cod. F. 2.1.) previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994.

     3. A decorrere dal 1993 eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie saranno apportate con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     a) in diminuzione:

     Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti L. 80.000.000

     b) in aumento:

     Programma regionale 2.2.4.09.

     Codificazione 2.1.1.6.2.2.06.06.04.

     Cap. 44910 (di nuova istituzione)

     "Contributo per il funzionamento del Museo Minerario regionale Legge regionale 3 marzo 1992, n. 6" Lire 80.000.000

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 18 aprile 2008, n. 12.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 18.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 18.

[4] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 maggio 1995, n. 18.