§ 4.6.33 - L.R. 1 ottobre 2002, n. 18.
Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.6 attività culturali
Data:01/10/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Tipologia degli interventi).
Art. 4.  (Soggetti beneficiari dei contributi).
Art. 5.  (Indirizzi per la predisposizione dei progetti e l'individuazione degli interventi).
Art. 6.  (Adempimenti della Giunta regionale).
Art. 7.  (Conferenza di servizi).
Art. 8.  (Erogazione dei contributi e controlli).
Art. 9.  (Divieto di cumulo).
Art. 10.  (Centro di documentazione).
Art. 11.  (Norme finanziarie).


§ 4.6.33 - L.R. 1 ottobre 2002, n. 18.

Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.

(B.U. 15 ottobre 2002, n. 45).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove e disciplina la realizzazione di interventi per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.

     Tali interventi perseguono l'obiettivo di:

     a) creare nuove opportunità di sviluppo turistico, sostenendo l'offerta culturale e turistica regionale;

     b) orientare i piani urbanistici e di assetto del territorio secondo finalità rivolte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e letterario, con particolare riferimento agli articoli 27 e 28 delle norme di attuazione del piano paesistico territoriale di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta PTP);

     c) valorizzare gli elementi naturalistici ed i manufatti collegati agli itinerari storici, ai siti celebri ed ai luoghi della storia e della letteratura.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intendono:

     a) per itinerari storici, i percorsi che si sviluppano in ambito comunale, regionale, interregionale e transfrontaliero, collegati ad avvenimenti storici o consuetudini secolari;

     b) per siti celebri, i luoghi legati alla memoria di personaggi ed episodi storici di grande rilevanza ;

     c) per luoghi della storia, gli spazi fisici che sono stati gli scenari descritti nei libri di storia ;

     d) per luoghi della letteratura, gli spazi fisici che sono stati gli scenari descritti nelle pagine letterarie.

 

     Art. 3. (Tipologia degli interventi).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi:

     a) per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli itinerari storici;

     b) per la salvaguardia e la promozione dei siti celebri;

     c) per l'ideazione di progetti che mettano in luce ed esaltino i luoghi della storia e della letteratura.

 

     Art. 4. (Soggetti beneficiari dei contributi).

     1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge:

     a) gli enti pubblici;

     b) le società ad intero o prevalente capitale pubblico;

     c) gli enti costituiti con capitale misto, pubblico e privato;

     d) i soggetti privati.

 

     Art. 5. (Indirizzi per la predisposizione dei progetti e l'individuazione degli interventi).

     1. Nell'individuazione degli interventi per la valorizzazione degli itinerari storici e dei siti celebri, i soggetti proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi:

     a) gli itinerari e i siti presi in considerazione devono avere un valore storico comprovato;

     b) la valorizzazione dei luoghi deve essere rispettosa di tutti i segni e le testimonianze esistenti.

     2. Nella predisposizione dei progetti per la valorizzazione dei luoghi della storia e della letteratura, i soggetti proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi :

     a) i luoghi della storia e della letteratura presi in considerazione devono riferirsi di preferenza a epoche e scrittori non contemporanei, gli autori delle pagine storiche e letterarie devono godere di una buona fama e le descrizioni devono corrispondere al paesaggio attuale e presentare forti legami con il territorio ;

     b) il progetto deve prevedere il recupero e la valorizzazione dei beni culturali su cui insiste l'operazione culturale;

     c) gli interventi da realizzare devono essere fedeli alle descrizioni delle pagine storiche e letterarie.

 

     Art. 6. (Adempimenti della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

     a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo;

     b) la documentazione necessaria ai fini istruttori;

     c) i criteri e i termini per il procedimento di selezione delle domande;

     d) le categorie di spese ammissibili e le percentuali di contributo;

     e) le modalità di rendicontazione degli interventi;

     f) i vincoli di destinazione degli interventi realizzati che i beneficiari dei contributi devono rispettare.

     2. Nella concessione dei contributi è attribuita priorità agli interventi che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione finanziaria degli enti locali sul cui territorio è contemplata la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

     Art. 7. (Conferenza di servizi).

     1. Per la valutazione e l'approvazione dei progetti e al fine di acquisire i pareri eventualmente necessari delle amministrazioni pubbliche competenti è indetta apposita conferenza di servizi, di cui al capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

     2. Il provvedimento di indizione della conferenza di servizi individua i soggetti ammessi a partecipare.

 

     Art. 8. (Erogazione dei contributi e controlli).

     1. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia.

     2. La Giunta regionale individua la struttura regionale incaricata di effettuare i controlli per la verifica della regolare esecuzione degli interventi oggetto di finanziamento e, in caso di realizzazione delle iniziative ammesse a contributo non aderente al progetto approvato, provvede alla revoca totale o parziale del contributo assegnato.

 

     Art. 9. (Divieto di cumulo).

     1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze previste da norme comunitarie, statali e regionali aventi stesso oggetto e finalità.

     2. [La salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili situati lungo gli itinerari storici oppure nell'ambito dei siti celebri e nei luoghi della storia e della letteratura sono finanziati dai fondi ordinari previsti dalle leggi settoriali] [1].

 

     Art. 10. (Centro di documentazione).

     1. Il materiale documentale, audiovisivo e promozionale relativo agli itinerari storici, ai siti celebri e ai luoghi della storia e della letteratura è raccolto in un unico centro di documentazione.

     2. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento del centro di documentazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Norme finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 51.000 per l'anno 2002 e in annui euro 130.000 a decorrere dall'anno 2003.

     2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obbiettivo programmatico 2.2.4.07. "Attività culturali – Musei, beni culturali e ambientali", e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre" dell'obbiettivo programmatico 3.2. "Altri oneri non ripartibili".

     3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.