§ 4.5.32 - Legge regionale 29 gennaio 1988, n. 9.
Compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi per l'assunzione del personale dell'Unità Sanitaria Locale nonché ai componenti delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.5 assistenza socio-sanitaria
Data:29/01/1988
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. A decorrere dall'anno scolastico 1987/1988, ai componenti ed ai segretari delle commissioni d'esame di ammissione, di promozione alla classe superiore e di diploma o di abilitazione per le [...]
Art. 3.      1. Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì, se e in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, fanno carico alla quota del Fondo sanitario nazionale prevista nel capitolo 39400 di parte corrente nel bilancio regionale per [...]
Art. 6.      1. L'articolo 6 della Legge regionale 19 febbraio 1975 n. 2 è abrogato.
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.5.32 - Legge regionale 29 gennaio 1988, n. 9.

Compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi per l'assunzione del personale dell'Unità Sanitaria Locale nonché ai componenti delle commissioni d'esame di scuole e corsi di formazione professionale di operatori del servizio sanitario nazionale.

(B.U. 25 febbraio 1988, n. 4, S.S. 4 marzo 1988, n. 3).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dall'anno scolastico 1987/1988, ai componenti ed ai segretari delle commissioni d'esame di ammissione, di promozione alla classe superiore e di diploma o di abilitazione per le scuole e corsi di formazione professionale e di riqualificazione del personale è dovuto un compenso lordo di lire 300.000 per sessione d'esame.

     2. Il compenso, di cui al precedente comma, è integrato nella misura di lire 2.000 lorde per ogni candidato, oltre i venti, presenti alla sessione d'esame e comunque fino ad un massimo di lire 100.000.

 

     Art. 3.

     1. Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì, se e in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, fanno carico alla quota del Fondo sanitario nazionale prevista nel capitolo 39400 di parte corrente nel bilancio regionale per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 6 della Legge regionale 19 febbraio 1975 n. 2 è abrogato.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[1] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.